OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ICI E TARIFFE COMUNALI PER L'ANNO 2011.
Premesso:
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2011 è previsto per il
- che la normativa in vigore prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’addizionale IRPEF e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del d. lgs. N. 267/2000, appartiene alla competenza del consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi,ed ora in base alla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) anche la deliberazione dell’aliquota ICI e l’aumento dell’addizionale IRPEF previa approvazione di apposito regolamento, restando di competenza dell’organo esecutivo comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- che con l’art. 1 del D.L.
- che in questo Comune non è stata ancora applicata l’addizionale comunale IRPEF né si intende applicarla pur avendo il Comune la facoltà di istituirla nel limite massimo dello 0.2% già dall’anno 2011 per effetto del Decreto legislativo sul Federalismo fiscale municipale;
- che si confermano pertanto le misure dell’aliquota I.C.I. per l’anno2011nella misura del 7 per mille da applicarsi in misura unica per tute le basi imponibili, dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni vigenti, fatto salvo l’incremento disposto con D.P.C.M.
- che per quanto riguarda la tassa rifiuti, si ritiene di mantenere le tariffe in vigore;
Ritenuto di procedere in questo senso, ai fini della predisposizione del bilancio;
Acquisiti i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi
- di non istituire per l’anno 2011 l’aliquota fino allo 0,2% all’addizionale comunale all’IRPEF;
- di confermare l’ aliquota ICI nella misura del 7 (sette virgola zero per mille) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2011 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
- di confermare le misure dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni,
- che non si è provveduto ad individuare le aree da destinare alla residenza, né ad attività produttive terziarie, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1998, mancando le richieste nonché la necessità.
Successivamente IL Consiglio comunale, con unanime e palese votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d. lgs. n. 267/2000.