D E L I B E R A
1) - di riconfermare per l’anno 2010 nella misura del 6 (sei) per mille l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili posseduti e sui terreni edificabili inseriti nel P.R.G.C., stabilendo in EURO 323,29 la detrazione prevista per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ;
2) - di confermare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella Legge 23.12.1996, n. 662 art. 3 , commi dal 48 al 59 e dal D.Lgs 15.12.1997, n. 446 commi 58 e 59 le sottoelencate agevolazioni:
A) L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ovviamente l'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'Ufficio tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/01/1968, n. 15;
B) Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata;
3) - di comunicare la presente deliberazione al concessionario della riscossione dei tributi di Cuneo – GEC S.p.a. per i provvedimenti di cui all’art. 18 del D.Lgs. del 30/12/1992 n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) – di demandare al Responsabile del Servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all’attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d’ora valido e rato ogni suo atto;
5) - di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134 – 4° comma del D. L.vo 18/08/2000, n° 267.