LA GIUNTA COMUNALE

OMISSIS

DELIBERA

 

1) di fissare in questa sede nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005, stabilendo in EURO 103,29 la detrazione prevista per l’abitazione principale rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

2) di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella Legge 23/12/1996 n.662 art.3 commi dal 48 al 59 e dal D.Lgs. 15/12/1997 n.446 commi 58 e 59, le sottoelencate agevolazione:

 

a)    L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ovviamente l'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/01/1968 n.15;

 

b)   Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3) di disporre che il presente provvedimento venga allegato al bilancio di previsione esercizio 2005, in ossequio a quanto previsto dall'art.172 del D.Lgs. 267/00;

 

4)  Di dare atto che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito dell’Imposta in oggetto è previsto nel Bilancio di previsione 2005 in Euro 70.000,00 al Titolo I°, Categoria 1°, Risorsa 135, Capitolo 56000 "I.C.I. ";

OMISSIS