DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 04/02/2005
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.92 con cui veniva istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
CONSIDERATO che ai sensi del predetto decreto legislativo l'aliquota deve essere determinata dal Comune in misura non inferiore al 4 ‰ e non superiore al 7‰;
DATO ATTO che per l'anno 2002 l'aliquota dell'I.C.I. era stata stabilita in misura pari al 6 per mille per tutti gli immobili, tranne che per le prime case stabilita al 5,50 per mille;
RICHIAMATA la legge 23 dicembre 1996, n. 662 la quale ha modificato gli art. 6 ed 8 del citato D. l.vo 504/92 ed introdotto innovazioni alla disciplina di applicazione dell'Ici;
RITENUTO, nelle more della creazione di un catasto comunale degli immobili e dell'acquisizione di elementi disaggregati sul gettito dell' I.C.I. che consentano eventuali ed ulteriori differenziazioni nell'applicazione della stessa, di confermare per l'anno 2005 l'aliquota nella misura del 5,50‰ per le prime case e 6‰ mille per le seconde case, terreni e tutti gli altri immobili, applicando la detrazione per l'immobile adibito a prima casa nella misura di Euro 103,29 e non operando le ulteriori distinzioni di cui alla nuova normativa, in quanto tali aliquote risultano idonee per le esigenze di Bilancio del Comune di Pianfei e consentono un'invarianza del gettito necessaria al fine di garantire il medesimo livello di erogazione dei servizi;
VISTO che ai sensi dell'art.27, comma 8°, della legge 28.12.2001, n.448 il Comune deve provvedere a deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio di previsione;
DATO ATTO che l'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
VISTO il Decreto Legge in data 30.12.2004, n.314 di proroga dei termini, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.306 del 31.12.2004, il quale differisce all’art.1 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 al 28 febbraio 2005;
RICHIAMATI gli articoli 42, lettera f) e 48, comma due, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'allegato parere favorevole tecnico, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
CON voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano:
D E L I B E R A
1) DI DETERMINARE, e pertanto di confermare come gli anni precedenti; l'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 nella seguente misura:
ALIQUOTA ORDINARIA - del 6‰ (sei per mille) per tutti gli immobili.
ALIQUOTA RIDOTTA - del 5,50‰ (cinque e cinquanta per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione principale (prime case).
2) DI DETERMINARE la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di Euro 103,29.
3) DI PUBBLICARE per estratto la presente deliberazione nelle forme stabilite dalle vigenti disposizioni.
4) DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art.134, comma quattro, del Decreto Legislativo n.267/2000.
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PARERE ai sensi Art.49 D.lvo 267/2000
1) IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Parere favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Francesca RICCIARDI)