DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  DEL   29  MARZO  2008  - N.  18

 

OGGETTO  :

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  DEL  16  FEBBRAIO  2008 , N. 5  AD  OGGETTO "IMPOSTA  COMUNALE  IMMOBILI  -   I.C.I.  -  ANNO  2008.   DETERMINAZIONI"   -  RETTIFICA

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

 

Premesso che :

-          ai sensi dell' art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007)  "gli Enti  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell' anno di riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

-          il Ministero dell’ Interno con Decreto del 20 dicembre 2007 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2008 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2008

 

       Sentita la relazione del Presidente e ritenuto urgente provvedere;

 

    Considerato che l' art. 6, comma 2, Decreto Legislativo n. 504/1992 prevede che il Comune competente possa diversificare le aliquote ICI relativamente ad alcune fattispecie impositive tra le quali vengono classificati gli "immobili diversi dalle abitazioni";

 

     Visto la deliberazione  del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2008, n. 5 ad oggetto “Imposta Comunale Immobili anno 2008 – determinazioni” che si riporta in sunto:

    Le aliquote e le detrazioni relative all’ Imposta Comunale Immobili - ICI -  anno 2008 - sono fissate, con effetto dal 1 gennaio 2008,  nei seguenti valori:

comma 1 - Misura unica del “6,10 per mille” (seivirgoladiecipermille) ad eccezione della

                 categoria catastale D1 il cui valore viene fissato nel “7 permille” (settepermille)  con

                 riduzione del 10% (diecipercento) - ossia 6,3 per mille (seivirgolatrepermille) - per

                 quelli NON produttivi.

comma 2 (omissis)  - comma 3  (omissis)  -  comma 4 (omissis)  -  comma 5  (omissis)  - comma  6  (omissis);

 

   Considerato che il Consiglio di Stato, con sentenza del 10 febbraio 2004, n. 485 ha sancito

l' impossibilità per il Comune di differenziare le aliquote d' imposta all' interno della medesima categoria;

 

   Ritenuto pertanto dover rettificare la succitata deliberazione del Consiglio Comunale del 16 febbraio n. 5 ad oggetto “Imposta Comunale Immobili anno 2008 – determinazioni” ;

 

    Acquisito il parere favorevole sulla proposta di delibera del Responsabile del Servizio Interessato;

 

      Con votazione unanime resa per alzata di mano a conclusione di generale e  ponderata

discussione;

 

DELIBERA

 

   Di rettificare, come segue, il comma 1 del deliberato della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2008, n. 5 ad oggetto “Imposta Comunale Immobili anno 2008 – determinazioni”:

SI CANCELLA :  Misura unica del “6,10 per mille” (seivirgoladiecipermille) ad eccezione della categoria catastale D1 il cui valore viene fissato nel “7 permille” (settepermille)  con riduzione del 10% (diecipercento) - ossia 6,3 per mille (seivirgolatrepermille) - per quelli NON produttivi

SI SCRIVE : Misura unica del “6,10 per mille” (seivirgoladiecipermille).

 

  Di far constatare che la versione definitiva del deliberato della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 febbraio 2008, n. 5 ad oggetto “Imposta Comunale Immobili anno 2008 – determinazioni” è la seguente:

 

    Le aliquote e le detrazioni relative all’ Imposta Comunale Immobili - ICI -  anno 2008 - sono fissate, con effetto dal 1 gennaio 2008,  nei seguenti valori:

1.       Misura unica del “6,10 per mille” (seivirgoladiecipermille).

2.       Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera “a” dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3.       L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato da contribuente.

4.       Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 129,11 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e di suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

5.       Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quarto comma sono tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopradisposti rispettano tale equilibrio.

6.       Di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna norma e conoscenza al Ministero delle Finanze, alla Prefettura di Cuneo, al Concessionario della riscossione.