DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 FEBBRAIO 2007 - N. 3.
OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - I.C.I. - ANNO 2007.
Sentita la relazione del Presidente;
Visto le deliberazioni del :
- Giunta Comunale 25 novembre 2005, n. 48 e Consiglio Comunale del 27 dicembre 2005, n. 47, ad oggetto “Imposta Comunale Immobili – ICI – anno 2006”;
- della Giunta Comunale del 4 gennaio 2007, n. 3 , ad oggetto “Imposta Comunale Immobili – I.C.I. – Determinazione aliquote anno 2007”;
Visto l' art. 1 , comma 156 legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e ritenuta la competenza in materia a decorrere dal 1 gennaio 2007;
Fatto constatare che permane la necessità del pareggio del bilancio mediante ricorso alla applicazione dell’ aliquota ICI superiore al 4 per mille, che aveva già indotto l’ Amministrazione Comunale negli anni precedenti ad applicare l’ aliquota del 6,10 per mille, e ritenuto non ricorrano le condizioni per modificare detta aliquota per l’ anno 2007;
Ritenuto dover confermare quanto già precedentemente deliberato;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di delibera dei Responsabili dei Servizi Interessati resi nei modi e forme di legge;
Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano a conclusione di generale e ponderata discussione;
Di confermare per l’ anno 2007, con effetto dal 1 gennaio 2007, le vigenti aliquote I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili - che, per memoria, di seguito si trascrivono
1. Misura unica del “6,10 per mille” (seivirgoladieci per mille), come già nel precedente esercizio 2006;
2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera “a” dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato da contribuente.
4. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 129,11 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e di suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
5. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quarto comma sono tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopradisposti rispettano tale equilibrio.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna norma e conoscenza al Ministero delle Finanze, alla Prefettura di Cuneo, al Concessionario della riscossione.