DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2004 - N. 47
OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI - I.C.I. - ALIQUOTA ANNO 2005 - DETERMINAZIONI
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Di confermare, per l’ anno 2005 con effetto dal 1 gennaio 2005, le aliquote I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili - determinate con la citata deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2002, n. 42, che, per memoria, di seguito si trascrivono
1. Misura unica del seivirgoladieci (6,10) per mille;
2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgvo. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell’art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662.
3. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.01.1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato da contribuente.
4. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, 129,11 euro (pari a 250.000 lire) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e di suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
5. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quarto comma sono tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopradisposti rispettano tale equilibrio.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento per opportuna norma e conoscenza al Ministero delle Finanze, alla Prefettura di Cuneo, al Concessionario della riscossione.