PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
N. 12
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONI ANNO 2010.
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L’anno duemiladieci addì ventitre del mese di febbraio, alle ore 18.00, nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta Municipale.
Sono presenti:
DEBERNOCCHI Ivo Sindaco
NICOLINO Pietro Lorenzo Vice Sindaco
FRESIA Angelo Assessore
NICOLINO Giorgio Assessore
PENNACINO Anna Maria Assessore
E così in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella.
Il Signor Debernocchi Ivo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario confermare le aliquote in materia di ICI per l’ anno 2010;
VISTO l’ art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n° 296 che deroga all’ articolo 42 comma 7 del T.U. n° 267 del 18-08-2000 ove e’ prevista la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione dei tributi, attribuendo allo stesso la determinazione delle relative aliquote;
VISTO il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell’ Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione Consiliare n° 9 del 15/03/2006;
CONSIDERATO che all’ art. 6 comma 9 del Citato Regolamento si dava la possibilita’ alla Giunta Comunale di stabilire una aliquota agevolata per gli edifici ex rurali a condizione che il possessore eserciti attivita’ agricola oltre i limiti stabiliti dall’ articolo 32 del D.P.R. n° 917/86 oppure quando l’ attivita’ agricola è svolta da soggetti che non risultano iscritti nel registro Ditte della Camera di Commercio, e comunque deve sussistere un collegamento funzionale tra il fondo e la costruzione rurale, fondo che deve avere una superficie non inferiore a 3.000 mq., mentre si intendono rurali nel caso specifico le costruzioni destinate alla protezione delle piante ed alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte;
VISTA la Deliberazione della giunta Comunale n° 1 del 02-02-2001 con la quale si confermava per l’ anno 2001 l’ aliquota ICI nella misura del 5 per mille per le prime case, 7 per mille per le seconde case con detrazione di £.200.000 per l’ abitazione principale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 3 dell’ 8-02-2002 con la quale si confermavano le aliquote per l’ anno 2002 ;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 2 del 10-01-2003 con al quale si determinavano le aliquote ICI per l’ anno 2003;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 20-11-2003 con la quale si determinavano le aliquote ICI per l’ anno 2004;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 57 del 16-11-2004 con al quale si determinavano le aliquote ICI per l’ anno 2005;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 16-12-2005 con la quale si determinavano le aliquote ICI per l’ anno 2006, come integrata dalla Deliberazione della Giunta Comunale n° 21 del 15-03-2006;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 20-03-2007 ad oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazioni per l’ anno 2007”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 22-02-2008 con la quale si determinava l’ aliquota per l’ anno 2008;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 9-03-2009 con la quale si determinavano le aliquote ICI per l’ anno 2009;
VISTO il D.L. 27/05/2008 n° 93 con il quale si sopprimeva l’ ICI sulle prime case ad esclusione di fabbricati delle categorie A1, A8 e A9;
VISTO il parere favorevole di regolarita’ tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’ art. 49 comma 1 D.Lgs. n° 267 del 18-08-2000;
Con votazione unanime, favorevole e palese,
D E L I B E R A
1. di determinare le aliquote ICI per l'anno 2010 come segue:
- abitazioni o immobili non principali ed aree fabbricabili: aliquota 7 per mille
- immobili ex rurali utilizzati per scopi agricoli: aliquota 4 per mille
- abitazioni principali di fabbricati A1, A8 e A9 aliquota 5 per mille
2. di non applicare le aliquote agevolate inferiori al 4 per mille previste dalla Legge;
3. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio per l’ adozione dei provvedimenti di competenza .
Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.