IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario predisporre le aliquote in materia di ICI per l’anno 2007;
VISTO l’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 che deroga all’articolo 42 comma 7 del T.U. n° 267 del 18-08-2000 ove è prevista la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione dei tributi, attribuendo allo stresso la determinazione delle relative aliquote;
VISTO il nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Deliberazione Consiliare n° 9 del 15/03/2006;
CONSIDERATO che all’art. 6 comma 9 del citato Regolamento si dava la possibilità alla Giunta Comunale di stabilire una aliquota agevolata per gli edifici ex rurali a condizione che il possessore eserciti attività agricola oltre i limiti stabiliti dall’articolo 32 del D.P.R. n° 917/86 oppure quando l'attività agricola è svolta da soggetti che non risultano iscritti nel registro Ditte della Camera di Commercio, e comunque deve sussistere un collegamento funzionale tra il fondo e la costruzione rurale, fondo che deve avere una superficie non inferiore a 3.000 mq., mentre si intendono rurali nel caso specifico le costruzioni destinate alla protezione delle piante ed alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 02-02-2001 con la quale si confermava per l’anno 2001 l’aliquota ICI nella misura del 5 per mille per le prime case, 7 per mille per le seconde case con detrazione di £. 200.000 per l’abitazione principale;
- omissis -
D E L I B E R A
1. Di determinare le aliquote ICI per l’anno 2007 come segue:
- abitazione principale e sue pertinenze: aliquota 5 per mille
- altre abitazioni o immobili ed aree fabbricabili: aliquota 7 per mille
- immobili ex rurali utilizzati per scopi agricoli: aliquota 4 per mille
2. Di prendere atto che la detrazione per l’abitazione principale è stabilita in € 103,29.
3. Di non applicare le aliquote agevolate inferiori al 4 per mille previste dalla Legge.
- omissis -