COPIA
COMUNE DI MURELLO
del CONSIGLIO COMUNALE
N. __4
OGGETTO: I.C.I. ANNO 2007 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE -.
L’anno duemilasette, addì sedici del mese di marzo, alle ore 20,30, nella sala delle riunioni consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
1) GODANO FRANCESCO X
2) GALLO LORENZO X
3) BARAVALLE TERESA X
4) DEVALLE GIUSEPPE X
5) MINIOTTI GIOVANNI X
6) GHIGO MASSIMO X
7) MINA DOMENICO X
8) BORI STEFANO X
9) GHERSI GIOVANNI X
10) OGGIONE MARIO X
11) VAGLIENTI MATTEO X
12) DAMILANO GIANLUIGI X
13) CRAVERO DOMENICA X
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TOTALE 11 02
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GODANO Francesco nella Sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.
IL PRESIDENTE
Ricorda e riferisce:
- che ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 è stata istituita a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi a carico dei possessori di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli;
- che l’art. 6 di detto Decreto Legislativo, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296, testualmente recita:
“Art. 6 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta.
1.L’aliquota è stabilita dal Consiglio cmunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84, del Decreto Legislativo 25.02.1995, n. 77, come modificato dal Decreto Legislativo 11.06.1996, n. 336.
2.L’aliquota, deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’articolo 4.”;
- che il D.M. 30.11.2006 ha differito al 31 marzo c.a. il termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l’anno 2007;
- che per l’anno 2006 l’imposta di cui sopra è stata confermata nella misura vigente per gli anni precedenti e più specificatamente nella misura del 5,5 per mille, giusta deliberazione G.C. n. 3 del 18.01.2006;
- che data la necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi finanziari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto e di assicurare l’equilibrio del Bilancio 2007, propone di confermare anche per l’anno 2007, l’imposta nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille;
- che in applicazione di tale aliquota il presunto gettito dell’imposta viene a quantificarsi in €. 119.000,00 circa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Convenuto di mantenere anche per l’anno 2007, l’aliquota del 5,5 per mille, dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m. e i.;
Vista la Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
Attesa la competenza di questo Consesso;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;
1) DI APPROVARE in ogni sua parte la relazione del Presidente e di ritenere la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) DI DETERMINARE, per l’anno 2007, nella misura del cinque virgola cinque per mille, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e nella misura di legge (€. 103,29) la detrazione spettante per l’abitazione principale.