IL CONSIGLIO COMUNALE

 

         Visto l’Art.3, comma 53, della Legge 23.12.1996 n. 662 che sostituisce l’Art.6 e modifica l’Art.8 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504 concernenti rispettivamente la determinazione delle aliquote ICI e le riduzioni e detrazioni d’imposta;

 

         Visto in particolare che il citato Art.53 della Legge n. 662/1996 apporta sostanziali modificazioni alla disciplina dell’ICI, in particolare per quanto concerne le aliquote (che sono fissate in misura non inferiore al 4 per mille né superiori al 7 per mille) e le riduzioni dell’imposta;

 

         Viste le modificazioni introdotte nel Capo I del D. Lgs. 30.12.1992 n.504 con gli Artt. 50 e 51 del D. Lgs. 15.12.1997 n.446;

 

         Ritenuto con il presente atto deliberativo, tenendo conto della salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al fine di assicurare un gettito fiscale tale garantire il finanziamento di spese di parte corrente in modo adeguato alle reali esigenze di questo Comune, di stabilire l’aliquota e di definire le linee di applicazione del tributo come segue:

 

a)-applicazione dell’aliquota unica per ogni tipo di abitazione (escludendo quindi l’applicazione di tariffe diversificate con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati);

 

b)-di non avvalersi della facoltà prevista dall’Art.8, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992 n.504, come sostituito dall’Art.3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n.662, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell’aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da € 103,29 fino ad € 258,22 o di applicazione delle agevolazioni previste dal 3° comma dell’Art.58 del citato D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

 

         Visto che l’art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27.12.2006 individua nel Consiglio Comunale l0organo competente a deliberare le aliquote ICI;

 

         Visto il parere favorevole del Segretario Comunale circa la regolarità tecnica, per quanto di competenza, della presente deliberazione espresso ai sensi dell’Art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

 

         Visto, altresì, il parere favorevole del Responsabile del servizio Finanziario circa la regolarità contabile espresso ai sensi dell’Art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

 

         Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano –

 

D E L I B E R A

 

         1°-di confermare, fissare e determinare per l’anno 2007, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), l’applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 (sei) per mille;

 

         2°-di non avvalersi della facoltà prevista dall’Art.8, comma 3, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n.504, come sostituito dall’Art.3, comma 55, della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell’aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da € 103,29 fino ad € 258,22 o di applicare le agevolazioni previste dal 3° comma dell’Art.58 del citato D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446;

 

         3°-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.-

 

 

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