Il Sindaco riferisce che:
-per l'anno 2004, con delibera G.C. n. 4 del 19.01.2004 era stata fissata l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nella misura del 7,00
per mille;
-occorre rideterminare l'aliquota per l'anno 2005 il cui termine di scadenza è fissato con il termine di approvazione del bilancio al 31.12.2004,
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, nel testo modificato di cui al comma 53 dell'art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662 che stabilisce:
-al punto 1: "l'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille...";
-al punto 2: "l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille..."
Ritenuto di confermare anche per l'anno 2005, la suddetta aliquota del 7,00 per mille e la detrazione di E. 103,29;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 34 del 21.12.1999 e successivamente modificato con delibera C.C.n.30 del 29.11.2004;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
 
1. di confermare nella misura del 7,00 per mille l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l'anno 2005, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di confermare, inoltre, per l'anno 2005, la detrazione di E. 103,29 ai sensi del punto 3 del comma 55 dell’art.3 della Legge 23.12.1996 n. 662;
3. di prendere atto, pertanto, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, E. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. di comunicare la presente deliberazione al concessionario della riscossione dei tributi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 30.12.1992,n.504;
5. di disporre gli adempimenti di pubblicazione dell'aliquota, di cui alla presente delibera, sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 30.12.1999 n.506.
 
 
 
Il Sindaco riferisce che:
-per l'anno 2004, con delibera G.C. n. 4 del 19.01.2004 era stata fissata l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) nella misura del 7,00
per mille;
-occorre rideterminare l'aliquota per l'anno 2005 il cui termine di scadenza è fissato con il termine di approvazione del bilancio al 31.12.2004,
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, nel testo modificato di cui al comma 53 dell'art. 3 della Legge 23.12.1996, n. 662 che stabilisce:
-al punto 1: "l'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille...";
-al punto 2: "l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille..."
Ritenuto di confermare anche per l'anno 2005, la suddetta aliquota del 7,00 per mille e la detrazione di E. 103,29;
Visto il Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con delibera C.C. n. 34 del 21.12.1999 e successivamente modificato con delibera C.C.n.30 del 29.11.2004;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
 
1. di confermare nella misura del 7,00 per mille l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l'anno 2005, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di confermare, inoltre, per l'anno 2005, la detrazione di E. 103,29 ai sensi del punto 3 del comma 55 dell’art.3 della Legge 23.12.1996 n. 662;
3. di prendere atto, pertanto, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, E. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
4. di comunicare la presente deliberazione al concessionario della riscossione dei tributi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 30.12.1992,n.504;
5. di disporre gli adempimenti di pubblicazione dell'aliquota, di cui alla presente delibera, sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 30.12.1999 n.506.