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D E L I B E R A

 

1)             0Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

          «REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.»

          che si compone di n. 35 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)              Di abrogare con effetto dal 1° gennaio , il vigente «Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.», approvato con propria deliberazione in data 25.02.1999, n. 14 e modificato con successive delibere consiliari n. 3 del 27.01.2000 e n. 7 del 28.02.2005;

3)             In applicazione dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento:

          0sarà inviato in copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle finanze , in conformità alle istruzioni a suo tempo emanate;

 

4)             Ai sensi del 16° comma dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il presente regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2007;

 

5)             Di confermare per l’anno 2007 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicare nel Comune di Monasterolo di Savigliano nella misura del 5 per mille con esclusione delle seguenti casistiche:

 

·                Aree fabbricabili                                 aliquota 7 per mille;

 

·                Fabbricati sfitti                        aliquota 6 per mille

 

          così come previsto nell’anno 2006.

 

6)             Di determinare a sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili  la detrazione per l’abitazione principale in Euro 113,62.

 

7)             Di determinare sempre a sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili  nell’importo di Euro 139,44 la detrazione per l’abitazione principale di proprietà di soggetti con oltre 65 anni di età, con la stessa modalità di ripartizione previste per legge, anche quando il limite di età è raggiunto da uno solo dei comproprietari.

 

8)             Di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

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