IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005. DETERMINAZIONI
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art.3, comma 53 della legge 23/12/1996, n.662 che sostituisce l 'art.6 e modifica l’art.8 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504 concernenti rispettivamente la determinazione delle aliquote ICI e le riduzioni e detrazioni dell’imposta;
Visto in particolare che il citato art. 3 della legge 662/96 apporta sostanziali modificazioni alla disciplina dell'ICI,in particolare per quanto concerne le aliquote (che sono fissate in misura non inferire al 4 per mille né superiori al 7 per mille) e le riduzioni dell'imposta;
Viste le modificazioni introdotte nel capo I del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 con gli art.58 e 59 del D.Lgs.15/12/1997, n. 446;
Ritenuto con il presente atto deliberativo, tenendo conto della salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al fine di assicurare un gettito fiscale tale da assicurare il finanziamento di spese di parte corrente in modo adeguato alle reali esigenze di questo Comune, di stabilire l'aliquota e di definire le linee di applicazione del tributo come segue:
a) applicazione dell'aliquota unica per ogni tipo di abitazione (escludendo quindi l'applicazione di tariffe diversificate con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati);
a) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art.8, comma 3, concernente la possibilità per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da euro 103.29 fino a euro 258.23 o di applicazione delle agevolazioni previste dal 3° c. dell’art.58 del citato D.Lgs. n.446/97;
Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale sotto il profilo di regolarità tecnico/contabile della presente deliberazione, per quanto di competenza, espresso ai sensi del 1° e 2° comma dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
- di fissare e determinare per l'anno 2005 per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 ( sei ) per mille;
- di non avvalersi della facoltà prevista dall'art.8, comma 3, concernente la possibilità per le abitazioni principali, di riduzione dell'aliquota fino al 50 per cento o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da euro 103,29 fino a euro 258,23 o di applicare le agevolazioni previste dal 3° c. dell’art.58 del citato D.Lgs. n.446/97;
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