PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

– ABITAZIONE PRINCIPALE

1.      Ai fini dell’applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992, s’intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

2.      In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale:

a)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata , quale abitazione principale, dai familiari del soggetto passivo d’imposta.

c)      l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a genitore e figli a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di sub-affitto e semprechè il familiare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi familiari ed abbia ivi stabilita la propria residenza.

d)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione da contribuente , a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di unificazione catastale delle unità  medesime.

e)      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate.

3.        Per beneficiare delle agevolazioni il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione abitazione principale, mediate autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla quale il comune si riserva di effettuare verifiche circa i fatti in essi dichiarati, e di darne segnalazione, in caso che la stessa risulti mendace, alla Procura della Repubblica. L’autocertificazione deve essere consegnata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione e produce effetti anche per gli anni d’imposta successivi. In caso di variazioni che comportino la decadenza del beneficio, il soggetto deve darne tempestiva notizia, a mezzo dichiarazione resa ai sensi della L.15/1968, entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della situazione.

 

– PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1.      Ai sensi dell’art. 30, commi 11 e 12 della Legge n. 488/1999, come modificata dall’art. 18, comma 2 della Legge n. 388/2000 si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale o godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2.      Per pertinenza si intendono: il garage o il box o il posto auto, la soffitta e la cantina classificate o classificabili nelle Cat. C/2; C/6; C/7.

3.      Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504 del 30/12/1992 e successive modificazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.