OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2011.

Si da atto che è entrato in aula il Consigliere SOLERI Gianluca – Presenti: 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che l’art.6 del Decreto legislativo 30/12/1992,n.504 dispone che l’aliquota I.C.I., è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 17.12.2010, che proroga al 31.03.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011;

 

Che l’aliquota ai sensi dell’art.6 del D.lgs.30.12.1992,n.504 così come modificato dall’art.3,comma 53 della legge finanziaria 662/1996,deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni  o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati e che inoltre l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

Che ai sensi dell’art. 1, comma 156 della legge finanziaria per l’anno 2007 n.296/2006 la competenza a fissare l’aliquota ICI di anno in anno viene ora stabilita in capo al Consiglio Comunale;

Che la legge n. 220/2010, all’art.1 comma 123 , ha confermato anche per l’anno 2011 la sospensione del potere di aumentare l’aliquota ICI;

Preso atto che l’art.1 del D.L. n.93/2008 ha esentato l’abitazione principale dal versamento dell’ICI fin dall’anno 2008;

Ritenuto di confermare nel 6,5 per mille l’aliquota I.C.I. per l'anno 2011, vigente in tale percentuale fin dal 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

Che con l’aliquota così confermata il gettito I.C.I. risulta attestato  in circa  € 64.000,00;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell'art.49,1° comma, del D.lgs. 267/2000;

All’unanimità di voti favorevoli,  espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

 

1.     di confermare nella misura del 6,5 (sei virgola cinque per mille) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2011, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;

2.     di dare atto che l’abitazione principale è stata esentata dal versamento dell’ICI dal D.L. N.93/2008 convertito nella legge 126/2008 e lo Stato si è assunto l’onere di rifondere ai Comuni il mancato introito;

3.     di comunicare la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva, al concessionario della riscossione dei tributi, dandone notizia sul portale informatico dell’ANCI.