OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2011.
Premesso che l’art.6 del Decreto legislativo 30/12/1992,n.504 dispone che l’aliquota I.C.I., è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 17.12.2010, che proroga al 31.03.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011;
Che l’aliquota ai sensi dell’art.6 del D.lgs.30.12.1992,n.504 così come modificato dall’art.3,comma 53 della legge finanziaria 662/1996,deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati e che inoltre l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Che ai sensi dell’art. 1, comma 156 della legge finanziaria per l’anno 2007 n.296/2006 la competenza a fissare l’aliquota ICI di anno in anno viene ora stabilita in capo al Consiglio Comunale;
Che la legge n. 220/2010, all’art.1 comma 123 , ha confermato anche per l’anno 2011 la sospensione del potere di aumentare l’aliquota ICI;
Preso atto che l’art.1 del D.L. n.93/2008 ha esentato l’abitazione principale dal versamento dell’ICI fin dall’anno 2008;
Ritenuto di confermare nel 6,5 per mille l’aliquota I.C.I. per l'anno 2011, vigente in tale percentuale fin dal 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
Che con l’aliquota così confermata il gettito I.C.I. risulta attestato in circa € 64.000,00;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49,1° comma, del D.lgs. 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
1. di confermare nella misura del 6,5 (sei virgola cinque per mille) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2011, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di dare atto che l’abitazione principale è stata esentata dal versamento dell’ICI dal D.L. N.93/2008 convertito nella legge 126/2008 e lo Stato si è assunto l’onere di rifondere ai Comuni il mancato introito;
3. di comunicare la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva, al concessionario della riscossione dei tributi, dandone notizia sul portale informatico dell’ANCI.