OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2011.
Premesso che l�art.6 del Decreto legislativo 30/12/1992,n.504 dispone che l�aliquota I.C.I., � stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto del Ministro dell�Interno in data 17.12.2010, che proroga al 31.03.2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2011;
Che l�aliquota ai sensi dell�art.6 del D.lgs.30.12.1992,n.504 cos� come modificato dall�art.3,comma 53 della legge finanziaria 662/1996,deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille n� superiore al 7 per mille, e pu� essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all�abitazione principale o di alloggi non locati e che inoltre l�aliquota pu� essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Che ai sensi dell�art. 1, comma 156 della legge finanziaria per l�anno 2007 n.296/2006 la competenza a fissare l�aliquota ICI di anno in anno viene ora stabilita in capo al Consiglio Comunale;
Che la legge n. 220/2010, all�art.1 comma 123 , ha confermato anche per l�anno 2011 la sospensione del potere di aumentare l�aliquota ICI;
Preso atto che l�art.1 del D.L. n.93/2008 ha esentato l�abitazione principale dal versamento dell�ICI fin dall�anno 2008;
Ritenuto di confermare nel 6,5 per mille l�aliquota I.C.I. per l'anno 2011, vigente in tale percentuale fin dal 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
Che con l�aliquota cos� confermata il gettito I.C.I. risulta attestato in circa � 64.000,00;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarit� tecnica e contabile ai sensi dell'art.49,1� comma, del D.lgs. 267/2000;
All�unanimit� di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
1. di confermare nella misura del 6,5 (sei virgola cinque per mille) l�aliquota dell�imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l�anno 2011, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di dare atto che l�abitazione principale � stata esentata dal versamento dell�ICI dal D.L. N.93/2008 convertito nella legge 126/2008 e lo Stato si � assunto l�onere di rifondere ai Comuni il mancato introito;
3. di comunicare la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva, al concessionario della riscossione dei tributi, dandone notizia sul portale informatico dell�ANCI.