OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2006.
Premesso che l’art.6 del Decreto legislativo 30/12/1992,n.504 dispone che l’aliquota I.C.I., è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;
Che l’aliquota ai sensi dell’art.6 del D.lgs.30.12.1992,n.504 così come modificato dall’art.3,comma 53 della legge finanziaria 662/1996,deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati e che inoltre l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Che qualora non venga adottata alcuna deliberazione entro la data di approvazione del bilancio, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art.25 del D.L.2/3/1989 convertito nella legge 24/4/1989,n.144 e successive modificazioni;
Ritenuto di confermare nel 6,5 per mille l’aliquota I.C.I. per l'anno 2006, vigente in tale percentuale fin dal 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
Ritenuto pertanto di lasciare invariata per l’anno 2006 l’aliquota sull’imposta comunale degli immobili I.C.I.;
Che con l’aliquota così confermata il gettito I.C.I. risulta attestato in circa € 58.000,00;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49,1° comma, del D.lgs. 267/2000;
All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
1. di stabilire nella misura del 6,5 (sei virgola cinque per mille) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale viene fissata nella misura di € 129,11 (lire 250.000) come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 04.03.1999;
3. di comunicare la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva, al concessionario della riscossione dei tributi, dandone notizia sul sito dell’ANCI e sulla Gazzetta Ufficiale.