OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2005.

LA GIUNTA COMUNALE

 
Premesso che l’art.6 del Decreto legislativo 30/12/1992,n.504 dispone che l’aliquota I.C.I., è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;
Che l’aliquota ai sensi dell’art.6 del D.lgs.30.12.1992,n.504 così come modificato dall’art.3,comma 53 della legge finanziaria 662/1996,deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni  o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati e che inoltre l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Che qualora non venga adottata alcuna deliberazione entro la data di approvazione del bilancio, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art.25 del D.L.2/3/1989 convertito nella legge 24/4/1989,n.144 e successive modificazioni;
Ritenuto di confermare nel 6,5 per mille l’aliquota I.C.I. per l'anno 2005, vigente in tale percentuale fin dal 1999, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
Ritenuto pertanto di lasciare invariata per l’anno 2005 l’aliquota sull’imposta comunale degli immobili I.C.I.;
Che con l’aliquota così confermata il gettito I.C.I. risulta attestato  in circa  € 58.000,00;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell'art.49,1° comma, del D.lgs. 267/2000;
All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
 

D E L I B E R A

 
1.      di stabilire nella misura del 6,5 (sei virgola cinque per mille) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2.      di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale viene fissata nella misura  di € 129,11 (lire 250.000) come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n.10 del 04.03.1999;
3.      di comunicare la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva, al concessionario della riscossione dei tributi, dandone notizia sul sito dell’ANCI e sulla Gazzetta Ufficiale.