N.B.: e' fatta salva l'esenzione per l'abitazione principale introdotta con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
L'aliquota per l'abitazione principale e la detrazione indicate sono deliberate per i casi in cui tale esenzione non e' applicabile (categorie catastali A1, A8 e A9).
Si precisa che il Comune di Envie non ha previsto, tramite regolamento o altro atto, casi particolari di assimilazione all'abitazione principale (ceduta a parenti, ecc.).
Si precisa inoltre che non sono altresi' previste limitazioni di numero e/o tipologia al riguardo di eventuali pertinenze dell'abitazione principale.