LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che il comma 53 dell’art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha sostituito l’art. 6 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992;
Considerato:
- Che detto art. 3 prevede che l’Amministrazione Comunale stabilisca l’aliquota con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo;
- Che l’art. 30 comma 14 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha fissato al 31 dicembre il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali;
- Che il D.L. 30 dicembre 2004 n. 314 ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 al 28 febbraio 2005;
- Che per l’anno 2005 la deliberazione può essere adottata entro il 28 febbraio 2005 così come stabilito dall’art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- Che detta aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
- Che la citata aliquota può anche essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro;
- Che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%; in alternativa, l’importo della detrazione per abitazione principale previsto in € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
- Che l’art. 58 comma 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che la detrazione per abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Ritenuto opportuno fissare per l’anno 2005 l’aliquota ICI nella misura del 5,5 per mille;
Ritenuto, inoltre, dover confermare l’importo della detrazione per abitazione principale nella misura già deliberata con D.C.C. n. 12 del 28 febbraio 2000 pari a Euro 113,62 evideziando che qualora detto ammontare non trovasse totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze;
Assunti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 i prescritti pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Contabile e dal Responsabile dell'Ufficio Tributi (Allegato A);
Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge;
D E L I B E R A
1) Di stabilire, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 5,5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili.
2) Di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
3) Di confermare in € 113,62 l’importo della detrazione spettante al soggetto passivo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da applicarsi anche da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2) così come deliberato con D.C.C. n. 12 del 28 febbraio 2000, dando atto che qualora detto ammontare non trovasse totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze.
4) La presente deliberazione, munita degli estremi di esecutività, sarà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale per i provvedimenti di competenza.
5) Di pubblicare per estratto sulla Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del DLGS 18 agosto 2000, n. 267.