OGGETTO: AUMENTO ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L’ANNO 2008.-
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su
relazione del Sindaco;Premesso
che:- per l’anno 2007 con delibera C.C. n. 1 del 30/03/2007 è stata confermata l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) al 5,60 per mille nel caso di prima abitazione e l’aliquota del 6,00 per mille per tutte le altre abitazioni;
- l’art. 1 – comma 156 – della legge 27/12/2006 n. 296 trasferisce ai Consigli Comunali la competenza delle variazioni del tributo;
- occorre, pertanto, determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2008;
Vista
la delibera C.C. n. 1 del 30/03/2007, con la quale, per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. era stata fissata al 5,60 per mille nel caso di prima abitazione e l’aliquota del 6,00 per mille per tutte le altre abitazioni;Richiamato
l’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, nel testo modificato di cui al comma 53 dell’art. 3 della legge 23/12/1996 n. 662 che stabilisce:- al punto 2: "L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille……."
Ravvisata
la necessità di aumentare l’aliquota del 5,60 per mille al 6,00 per mille e l’aliquota del 6,00 per mille al 6,50 per mille per le seguenti motivazioni:- riduzione dei trasferimenti statali da parte dello Stato nella finanziaria 2008;
- programma di investimento avviato dal Comune con particolare riferimento alla contrazione dei mutui per il centro polifunzionale commerciale e per la realizzazione della nuova piazza a servizio del Capoluogo;
Preso atto
del parere favorevole di regolarità contabile formulato dal dr. Franco Berardo – Responsabile del Servizio Finanziario, confermato per l’anno 2008 con delibera G.C. n. 82 del 24/12/2007, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 ed accertata la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;Con
voti favorevoli n. 10 , contrari n. 0 , astenuti n. 0 , resi per alzata di mano da n. 10consiglieri presenti;
D E L I B E R A
1) Di aumentare per l’anno 2008, l’aliquota I.C.I. al 6,00 per mille nel caso di prima abitazione, e, 6,50 per mille per tutte le altre abitazioni.
2) Di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell’art. 3 della legge 23/12/1996 n. 622, dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3) Di prendere, inoltre, atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 5 e 7, della legge 24/12/2007 n. 244, alla detrazione di € 103,29 viene ad aggiungersi l’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, di importo, comunque, non superiore a € 200,00, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A 1, A 8 e A 9.
4) Di comunicare la presente determinazione al concessionario della riscossione dei tributi per i provvedimenti di cui all’art. 18 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 512.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su
proposta del Sindaco;Con
voti favorevoli n. 10 , contrari n. 0 , astenuti n. 0 , resi per alzata di mano dan. 10 consiglieri presenti;
D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.
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