VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 2 del 15/04/2011

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il D.Lgs. 30/12/92, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visto l’art. 6 del citato D. Lgs., come modificato dall’art.3, comma 52 della legge 23/12/96 n. 662, il quale dispone che il Comune stabilisce l’aliquota da applicarsi per l’anno successivo entro il 31/10 di ogni anno;

 

Considerato che l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 2001) fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;

 

Visto il D.M.I. 16.03.11 che rinvia al 30.06.2011 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011;

 

Ricordato che l’aliquota attualmente in vigore corrisponde al 6,5 per mille, ed è stata stabilita con delibera del C.C. n. 2 del 15.03.2010;

 

Atteso che, se non viene adottata alcuna deliberazione entro il termine menzionato si applica, ai sensi dell’artt.1, c.169, della Legge 27/12/06 n. 296 (FINANZIARIA 2007) l’aliquota vigente;

 

Rilevato che l'art. 3, commi 53 e seguenti, della menzionata legge 23/12/96, n. 662, la legge 24/10/96, n. 556, art. 4, comma 1, e il D.Lgs. 15/12/97, n. 446, art. 58, prevedono la possibilità per i Comuni di fissare aliquote differenziate nonchè riduzioni e detrazioni diverse;

 

Valutate le facoltà concesse dalle citate leggi in materia di I.C.I.;

 

Dato atto che, per il triennio 2009 – 2011 è sospeso il potere degli EE.LL. di deliberare aumenti dei tributi, tranne che per la TARSU, ai sensi dell’art. 77 bis, c.30, l. 6/8/08 n. 133;

 

Verificato il gettito del tributo dell'anno 2010;

 

Ritenuto opportuno fissare l'aliquota al 6,5 per mille e, riguardo agli immobili adibiti ad abitazione principale, fissare la detrazione in  €. 150,00;

 

Ribadito che l’aliquota non può essere inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;

 

Dato atto che le pertinenze delle prime case rientrano nel conteggio ai fini delle detrazioni;

 

Dato altresì atto che verrà considerata, ai fini della detrazione, 1° casa  anche quella di proprietà di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case di riposo site in altri comuni o risultino portatori di handicap (riconosciute ai senti della legge 104/92) e per tale motivo ricoverate in strutture, tali fabbricati devono pertanto risultare sfitti ed a disposizione;

 

Considerato inoltre che l’art. 1 del D.L. 27.05.08 n. 93 ha disposto l’esclusione dall’I.C.I. delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 E A9;

Dato atto che la minore imposta derivante ai comuni per effetto della predetta esclusione  è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato mediante un corrispondente incremento dei trasferimenti erariali;

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.G.L.S.. 18/08/2000 n. 267;

 

Con voti  n. 13 favorevoli, / contrari, / astenuti, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

 

 

1.      L'aliquota I.C.I. per l'anno 2011 è fissata nella misura unica del  6,5 per mille;

 

2.      Riguardo alle unità immobiliari adibite ad abita­zione principale la detrazione è fissata in  € 150.00;

 

3.      di dare atto che sono escluse dalla tassazione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 E A9;

 

4.      Di pubblicare la presente delibera, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/97, n. 446.