OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005. DETERMINAZIONI.
Premesso che l’art.6 del Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 dispone che l’aliquota I.C.I., in misura unica è stabilita con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo termine poi prorogato a quello utile per l’approvazione del bilancio dell’esercizio di riferimento;
Che l’aliquota ai sensi dell’art.6 del D.lgs.30.12.1992,n.504 così come modificato dall’art.3,comma 53 della legge finanziaria 662/1996,deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ,o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Che, qualora non venga adottata alcuna deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art.25 del D.L.2/3/1989 convertito nella legge 24/4/1989,n.144 e successive modificazioni;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.1998 è stata stabilita nel 6 per mille l’aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nel 7 per mille l’aliquota da valere per le abitazioni secondarie e comunque in aggiunta all’abitazione principale a valere per l’anno 1998;
Considerato che per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 sono state confermate le predette aliquote;
Che con deliberazione consiliare n.2 del 04.02.2004, si è stabilito di riportare alla misura unica del 6,00 (sei per mille) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2004 a valere per tutte le basi imponibili al fine di evitare confusioni ed essendo insignificante il maggior gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota al 7 per mille per le residenze secondarie e le case sfitte;
Che, con l’aliquota unica al 6 per mille a valere per tutte le basi imponibili tenuto conto delle nuove abitazioni, è previsto un introito di circa Euro 10.000,00 nel corso dell’esercizio finanziario 2005, come d’altra parte già accertato alla approvazione del conto di bilancio degli esercizi degli anni precedenti, tenuto conto del modesto valore delle rendite catastali degli immobili nel nostro Comune e dell’esiguità della base imponibile;
Ricordato che con deliberazione consiliare n.13 del 28.04.2004 è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. che è entrato in vigore 1.1.2005;
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile, da parte del Segretario Comunale, Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49, 1°comma, del D.lgs 267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
1. di stabilire nella misura del 6,00 (sei per mille) l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005 a valere per tutte le basi imponibili;
2. di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale sia fissata nella misura minima prevista dalla legge di Euro 103,29;
3. di comunicare la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva, al concessionario della riscossione dei tributi G.E.C. e alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.
4. di dare atto che dal corrente anno sono entrate in vigore le disposizioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I,.C.I. a seguito dell’approvazione del relativo regolamento avvenuto con deliberazione consiliare n.13 del 28.04.2004.