LA GIUNTA  COMUNALE

 

            Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 14.10.2005, con la quale veniva approvata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006 nella misura del 6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali e l’aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di quella principale;

 

            Richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504, nel testo modificato di cui al comma 53 dell’art. 3 della legge 23/12/1996 n° 662 che stabilisce:

 

-          punto 1: “l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille…”;

-          punto 2: “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille”;

 

            Evidenziata la necessità di riconfermare per l’anno 2007 , l’aliquota I.C.I. del 6 per mille da applicarsi alle abitazioni principali e l’aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di quella principale al fine di poter finanziare gli aumenti di parte della spesa corrente prevista in bilancio, recuperare i minori  introiti dovuti ai trasferimenti dello Stato e mantenere  di conseguenza l’equilibrio finanziario del bilancio di previsione per l’anno 2007;

 

            Dato atto che l’avvenuto mantenimento dell’aliquota I.C.I. per l’anno 2007 sarà comunicata al Consiglio Comunale prima dell’approvazione del bilancio relativo all’anno 2007, per opportuna cognizione e presa d’atto;

 

            Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico/contabile ex art. 49 D.Lvo. 18/08/2000, n° 267 da parte del Segretario Comunale.

 

            Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;

 

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1.       - di confermare per l’anno 2007 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del 6 ( sei) per mille da applicarsi alle abitazioni principali e l’aliquota del  6,5( seivirgolacinque) per mille per tutte le altre abitazioni al di fuori di quella principale, per i motivi giusto specificati in narrativa.

 

2.       - di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell’art. 3 della legge 23/12/1996 n° 622, dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

3.       - di comunicare la presente determinazione al concessionario della riscossione dei tributi per i provvedimenti di cui all’art. 18 del D.Lgs. n° 512 del 30/12/1992 e di provvedere alla prevista pubblicazione ex art. 58 D. L.vo n° 446 del 15/12/1997 e s.m.i..

 

4.       - di dare atto che la presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale, prima dell’approvazione del Bilancio di previsione relativo all’anno 2007, per una cognizione e  opportuna presa d’atto dell’operato  assunto dall’organo Esecutivo dell’Ente.

 

5.       – di demandare al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all’attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d’ora valido e rato ogni suo atto;

 

6.       - di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art 134 – 4° comma del D. L.vo 18/08/2000, n° 267.