OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2005. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA  COMUNALE
Premesso che l'art.6 del Decreto legislativo 30/12/1992,n.504 dispone che l'aliquota I.C.I., è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare ogni anno con effetto per l'anno successivo;
Che l'aliquota ai sensi dell'art.6 del D.lgs.30.12.1992,n.504 così come modificato dall'art.
3,comma 53 della legge finanziaria 662/1996,deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni  o posseduti in aggiunta all'abitazione principale ,o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
Che qualora non venga adottata alcuna deliberazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2005,si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art.25 del D.L.2/3/1989 convertito nella legge 24/4/1989,n.144 e successive modificazioni;
Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 26.02.1997 è stata stabilita nel 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1997, e confermata successivamente nel 1998,1999, 2000, 2001,2002, 2003   e 2004;
Considerato che per l'anno 2005 le spese sono state contenute nella misura massima possibile per cui si propone di mantenere invariate l'aliquota I.C.I.;
Che con le aliquota già stabilita per l'anno 2004 e precedenti è previsto un  introito di circa €.15.000  come accertato alla chiusura dell'esercizio 2004;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art.49,1° comma, del D.lgs. 267/2000;
All'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,
D E L I B E R A
1. di stabilire nella misura del 6,5 (sei virgola cinque per mille) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2005 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili;
2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene fissata nella misura minima prevista dalla legge di € 103,29;
3. di stabilire l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;
4. di dare adeguata pubblicità al presente dispositivo sui siti informatici a disposizione;
5. di comunicare la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva, al gestore delle entrate comunali.