OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2005”.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 Ricordato:

 

- che ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

- che l’art. 6 di detto D.Lgs. testualmente recita:

  “Art. 6 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta.

1.       L’aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo.

2.       L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'’art. 25 del Decreto Legge 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

3.       L’aliquota è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art. 4”.

  

- che per l’anno 2000 l’imposta di cui sopra è stata fissata nella misura del cinque virgola cinque per mille, giusta deliberazione C.C. n. 06 del 06.02.2000 ed è riconfermata per gli anni successivi;

 

 - fatto presente che per l’anno 2005 il presunto gettito dell’imposta con l’aliquota del 5,5 %° si può quantificare in circa € 318.000,00 e pertanto non sono necessari a pareggio del bilancio ulteriori aumenti;

 

- visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 

- visto l’art. 9 – 2° comma del D.L. 27.10.1995, n. 444 coordinato con la legge di conversione 20.12.1995, n. 539;

 

- preso atto del parere favorevole espresso dall’Ufficio Tributi sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

 

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO,

 

 D E L I B E R A

 

 1.       Di confermare, per l’anno 2005, nella misura del 5,5 per mille, l’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, confermando le detrazioni di legge di cui all’art. 55, punto 2, Legge n. 662/96;

 

2.       Di inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione e a tutti gli Enti che ne sono interessati.

 

  Successivamente,

                                                                  LA GIUNTA COMUNALE

 

  -          Visto l’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000;

 

-          A votazione palese per appello nominale, con voti favorevoli unanimi,

 

D I C H I A R A

 

la deliberazione presente eseguibile con effetto immediato.