OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO
LA GIUNTA COMUNALE
- che ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
- che l’art. 6 di detto D.Lgs. testualmente recita:
“Art. 6 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta.
1. L’aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’anno successivo.
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'’art. 25 del Decreto Legge 2 marzo 1989, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
3. L’aliquota è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art. 4”.
- che per l’anno 2000 l’imposta di cui sopra è stata fissata nella misura del cinque virgola cinque per mille, giusta deliberazione C.C. n. 06 del 06.02.2000 ed è riconfermata per gli anni successivi;
- visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- visto l’art. 9 – 2° comma del D.L. 27.10.1995, n. 444 coordinato con la legge di conversione 20.12.1995, n. 539;
- preso atto del parere favorevole espresso dall’Ufficio Tributi sulla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO,
2. Di inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione e a tutti gli Enti che ne sono interessati.
- A votazione palese per appello nominale, con voti favorevoli unanimi,
D I C H I A R A
la deliberazione presente eseguibile con effetto immediato.