LA GIUNTA COMUNALE
= Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, stabilito a regime al 31 Dicembre in forza del primo comma dell'art. 151 del T.U. 267/2000, risulta differito al 30 Maggio 2005 in forza di decreto ministeriale in data 24/03/2005;
= Visto il comma 16 dell’articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, nr. 388, come riformulato dall’art. 27, comma 8°, della Legge 28-12-2001, nr. 448 – Finanziaria 2002 – che prevede:
“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, nr. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di ci sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
= Considerato, altresì, che, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 42 e 48 del T.U. 267/2000, compete alla Giunta deliberare in merito alle aliquote dei tributi ed alla misura delle tariffe dei servizi;
= Considerato che in materia di ICI occorre deliberare annualmente le aliquote dell’imposta, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, nr. 504;
= Viste le misure delle aliquote e detrazioni in materia di I.C.I. vigenti per l’anno 2004 e dato atto che, in coerenza con la manovra di bilancio 2005 ed i relativi schemi di competenza della Giunta comunale, risulta necessario procedere alla conferma delle misure vigenti al 31/12/2004;
= Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992;
= Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
= Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico contabile dell'atto ai sensi art. 49 comma 1° del T.U. 267/00;
= Con votazione espressa per alzata di mano che dà risultato unanime favorevole