IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30-12-1992 che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
DATO ATTO che:
- con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20 dicembre 2007 è stato prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 marzo 2008 il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2008.
RICHIAMATA la propria deliberazione n.
RICHIAMATO l’articolo 2, commi 39 e 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione al maggior gettito dell’Imposta Comunale sugli Immobili derivante dall’applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 2 del D.L. n. 262/2006.
RICHIAMATA altresì la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare:
¨ l’articolo 1, comma 5, il quale ha istituito, in aggiunta della detrazione ordinaria, una nuova detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili pari all’1,33 per mille della base imponibile, con un massimo di €. 200,00, a favore delle unità immobiliari censite nelle categorie da A/2 ad A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
¨ l’articolo 1, comma 7, il quale prevede che la minore imposta derivante ai comuni per effetto della nuova detrazione per l’abitazione principale è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato mediante un corrispondente incremento dei trasferimenti erariali erogati entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, sulla base della quantificazione inviata dal comune, salvo conguaglio;
¨ l’art. 1, comma 287, il quale prevede che l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto ai comuni a titolo del minore gettito ICI per la detrazione sull’abitazione principale viene determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore per l’anno 2007;
PRECISATO che per l’anno 2007 l’aliquota è stata fissata nelle seguenti misure:
5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale
6,5 per mille per gli altri immobili
103,29 detrazione per l’abitazione principale.
RITENUTO di confermare per l’anno 2008 le aliquote e la detrazione nelle misure stabilite per l’anno 2007.
VISTO il Regolamento per la disciplina generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ACQUISITI in allegato i pareri favorevoli a norma dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime, favorevole, espressa per alzata di mano
1. Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008:
5,5 per mille aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE
6,5 per mille aliquota ORDINARIA
2. Di confermare, per l’abitazione principale, la detrazione di €. 103,.29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Di dare atto che oltre alla detrazione di cui al precedente punto 2, spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di €. 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 ad A/7, come previsto dall’articolo 8, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.