Si dà atto che entra il consigliere Baralis Giovanni Marco

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il titolo I, capo I del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

            Richiamato l’art. 6 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il quale attribuisce ai Comuni la potestà di stabilire l’aliquota di imposta per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni;

            Richiamato l’art. 4 comma 1 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996 n. 662, il quale consente ai Comuni di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

            Richiamato l’art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 il quale assegna la facoltà ai Comuni di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dagli accordi di cui al comma 3 dello stesso art. 2, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, che provvedono alla definizione di contratti tipo;

Visto l’art. 6 c. 1 del D.Lvo 504/92, così come modificato dall’art. 1 c. 156  della L. 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Considerato che l’art. 1 c. 169 della Legge Finanziaria 2007 stabilisce che le aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione,e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento,   

            Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 21/03/2007, con la quale veniva determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2006 come segue:

a)      aliquota ordinaria 7 ‰

b)      aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 6‰

c)      detrazione per abitazione principale € 103,29;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2007,   che differisce al 30 aprile 2007  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Sentita la proposta del Sindaco di confermare per il corrente anno le suddette aliquote, già in vigore nell’anno 2006, anche in considerazione del fatto le condizione economiche del Comune non consentono una riduzione della citata imposta;

Udito l’intervento del consigliere Iosa Roberto di ridurre di un punto percentuale le suddette aliquote e precisamente :

-         aliquota ordinaria 6 ‰,

-         aliquota ridotta 5 ‰

e di mettere a votazione tale proposta;

            Preso atto che il Segretario Comunale ha espresso il parere favorevole di competenza ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

con separate votazioni che danno il seguente risultato:

-         proposta del consigliere Iosa Roberto: presenti e votanti 12, voti favorevoli 4, contrari, 8 (Olivero Giovanni, Garella Giuseppino, Pasero Giovanna, Benvegnù Riccardo, Caranzano Giovanni, Olivero Carlo, Odoberto Stefano e Rosano Giuseppe);

-         proposta del Sindaco: presenti e votanti 12, voti favorevoli 8, contrari 4 (Re Emanuele, Iosa Roberto, Baralis Giovanni Marco e Rosano Eugenio)

 

D E L I B E R A

 

 

1.      Di confermare per l’anno 2007, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già in vigore per l’anno 2006:

a)      aliquota ordinaria 7 ‰,

b)      aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 6‰,

c)      detrazione per abitazione principale € 103,29;

 

3.    Di dare atto che la deliberazione concernente la determinazione dell’aliquota I.C.I. verrà pubblicata per estratto sulla G.U.R.I.