(PER L’ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIA’ DISPOSTO PER L’ANNO PRECEDENTE)

 

ESTRATTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL COMUNE DI

SINIO (Prov. Cuneo)

IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI

PER L’ANNO DI IMPOSTA 2011 (delibera G.M. n. 26 del 25.11.2010).

 

- omissis -

 

Con votazione unanime resa per alzata di mano:

 

DELIBERA

 

1)   Di confermare per il 2011 l’aliquota ICI  nella misura del 5,5‰ per tutti gli immobili indistintamente, dal momento che la stessa consente  di perseguire il pareggio di bilancio ;

 

2)  Per il 2011 è riconfermata in 103.30 €. la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo per le categorie  catastali ancora  soggette ad imposta;

 

3)  La presente delibera sarà allegata al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’art. 14 lett. e) D.Lgs 267/000;

 

4)  Di dare atto che la deliberazione concernente la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 

5)  Di approvare l’allegato prospetto relativo ai valori delle aree fabbricabili.

 

.

 

Allegato alla delibera C.C. n. 26/25.11.2010

 

 

Per l’anno d’imposta 2011, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.), il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, viene così aggiornato:

 

-        AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

 

1)Aree residenziali di nuovo impianto (A.E.) – valore per mq. €. 29,50

2)Aree residenziali di attuazione (Pec ex art. 43 L.R. 56/77-A.E.A.)valore mq. €. 27,00

3)Lotti liberi aree res. esistenti di completamento (R.C.) valore per mq. €. 32,00

 

-        AREE PRODUTTIVE

 

1)Aree per attrezzature turistico-ricettive (A.R.) – valore per mq. €. 27,00

2)Area produttiva esistente che si conferma (P.E.) - valore per mq. €. 27,00

3)Aree produttive di completamento e di riordino 8P.C.) – valore per mq. €. 32,00

 

Si dispone inoltre:

 

               Di ritenere congruo, ai fini dell’accertamento, il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita dalla presente deliberazione;

 

               Che rimane sempre ferma la norma stabilita dal D.Lgs. 504/92, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale  in comune commercio) e che quindi il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito dal Comune, ed il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato, oppure il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello prefissato, ed in sede di accertamento, facendo riferimento ai valori di mercato, si può addivenire a valori diversi da quelli indicati nella deliberazione;

 

               Che quanto sopra deliberato rimane confermato anche per gli anni successivi, sino a che non intervenga una delibera di aggiornamento.