PER L’ANNO DI IMPOSTA 2011 (delibera G.M. n. 26 del 25.11.2010).
- omissis -
Con votazione unanime resa per alzata di mano:
1) Di confermare per il 2011 l’aliquota ICI nella misura del 5,5‰ per tutti gli immobili indistintamente, dal momento che la stessa consente di perseguire il pareggio di bilancio ;
2) Per il 2011 è riconfermata in 103.30 €. la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo per le categorie catastali ancora soggette ad imposta;
3) La presente delibera sarà allegata al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell’art. 14 lett. e) D.Lgs 267/000;
4) Di dare atto che la deliberazione concernente la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
5) Di approvare l’allegato prospetto relativo ai valori delle aree fabbricabili.
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Allegato alla delibera C.C. n. 26/25.11.2010
Per l’anno d’imposta 2011, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, viene così aggiornato:
- AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
1)Aree residenziali di nuovo impianto (A.E.) – valore per mq. €. 29,50
2)Aree residenziali di attuazione (Pec ex art.
3)Lotti liberi aree res. esistenti di completamento (R.C.) valore per mq. €. 32,00
- AREE PRODUTTIVE
1)Aree per attrezzature turistico-ricettive (A.R.) – valore per mq. €. 27,00
2)Area produttiva esistente che si conferma (P.E.) - valore per mq. €. 27,00
3)Aree produttive di completamento e di riordino 8P.C.) – valore per mq. €. 32,00
Si dispone inoltre:
Di ritenere congruo, ai fini dell’accertamento, il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita dalla presente deliberazione;
Che rimane sempre ferma la norma stabilita dal D.Lgs. 504/92, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio) e che quindi il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito dal Comune, ed il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato, oppure il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello prefissato, ed in sede di accertamento, facendo riferimento ai valori di mercato, si può addivenire a valori diversi da quelli indicati nella deliberazione;
Che quanto sopra deliberato rimane confermato anche per gli anni successivi, sino a che non intervenga una delibera di aggiornamento.