ESTRATTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL COMUNE DI

SINIO (Prov. Cuneo)

IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI

PER L’ANNO DI IMPOSTA 2009 (delibera G.M. n. 27 del 16.12.2008).

 

- omissis -

 

Con votazione unanime resa per alzata di mano:

 

DELIBERA

1)  Per il 2009 l’aliquota ICI è riconfermata nella misura del 5,5‰ per tutti gli immobili indistintamente;

 

2)  Per il 2009 è riconfermata in 103.30 €. la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo;

 

3)  La presente delibera sarà allegata al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell’art. 14 lett. e) D.Lgs 267/000;

 

4)  Di dare atto che la deliberazione concernente la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 

5)  Di approvare l’allegato prospetto relativo ai valori delle aree fabbricabili.

 

Con successiva ed unanime votazione il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

 

 

- omissis -


Allegato alla delibera C.C. n. 27/16.12.2008

 

 

Per l’anno d’imposta 2009, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.), il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, viene così aggiornato:

 

-        AREE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

 

1)Aree residenziali di nuovo impianto (A.E.) – valore per mq. €. 29,50

2)Aree residenziali di attuazione (Pec ex art. 43 L.R. 56/77-A.E.A.)valore mq. €. 27,00

3)Lotti liberi aree res. esistenti di completamento (R.C.) valore per mq. €. 32,00

 

-        AREE PRODUTTIVE

 

1)Aree per attrezzature turistico-ricettive (A.R.) – valore per mq. €. 27,00

2)Area produttiva esistente che si conferma (P.E.) - valore per mq. €. 27,00

3)Aree produttive di completamento e di riordino 8P.C.) – valore per mq. €. 32,00

 

Si dispone inoltre:

 

            Di ritenere congruo, ai fini dell’accertamento, il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita dalla presente deliberazione;

 

            Che rimane sempre ferma la norma stabilita dal D.Lgs. 504/92, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale  in comune commercio) e che quindi il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito dal Comune, ed il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato, oppure il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello prefissato, ed in sede di accertamento, facendo riferimento ai valori di mercato, si può addivenire a valori diversi da quelli indicati nella deliberazione;

 

            Che quanto sopra deliberato rimane confermato anche per gli anni successivi, sino a che non intervenga una delibera di aggiornamento.