CITTÀ DI ALBA
(PROVINCIA DI CUNEO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
N. 545
del 29/11/2005
OGGETTO: D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e s.m.i. - Art.4, comma 1, D.L. 08.08.1996, n.437, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.10.1996, n.556. – Art. 1, comma 5, Legge 27.12.1997, n.449. – Art.2, comma 4, Legge 09.12.1998 n.431.
I.C.I. - Determinazione aliquote e detrazione abitazione principale per l'anno 2006.
(Omissis)
(Omissis)
D E L I B E R A
1) di confermare, per l’anno 2006, per quanto di competenza, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, necessarie per il raggiungimento del pareggio del bilancio di previsione:
- 5,50 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal vigente Regolamento ICI, intendendo tali solo quelle unità immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull’immobile), residente nel Comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;
- 6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria);
- 4 per mille (ai sensi dell’art.1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n.449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, con precisazione che detta aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. I proprietari, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui hanno avuto inizio i lavori, dichiarazione attestante che gli interventi rientrano tra quelli specificati, con indicazione degli estremi del Permesso di Costruire/D.I.A., la data di inizio dei lavori e gli estremi catastali delle unità immobiliari interessate, pena la decadenza dal beneficio;
- 4 per mille (ai sensi dell’art.8, comma 1, del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI relativa all’anno in cui ha inizio l’utilizzo dell’agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l’aliquota è applicata, nonché la decorrenza dell’applicazione dell’aliquota, pena la decadenza dal beneficio;
- 3 per mille, relativamente alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998. L’aliquota agevolata è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell’imposta. La misura deliberata nell’anno di sottoscrizione è applicata per l’intera durata del contratto, pur in presenza di successive variazioni di aliquota relative alla fattispecie in parola. Per usufruire dell'aliquota ridotta, gli interessati devono presentare all’
2) di confermare, per l’anno
a) possesso, alla data del 31/12/2005, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell’eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l’utilizzo della maggiore detrazione;
b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2005, non superiore complessivamente ad €.14.500,00 annui lordi; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:
- rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza);
- pensioni sociali, militari, indennità di accompagnamento, ecc.;
c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore ad €.19.500,00 annui lordi;
d) esclusione della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l’ordinaria detrazione di €.103,29;
f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l’applicazione della maggiore detrazione entro il 20 dicembre 2006 su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi.
Si precisa che l’elevazione della detrazione può essere esercitata solo dai soggetti che rispondono ai requisiti sopra riportati, previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall’Ufficio Tributi.
Di tale beneficio di elevazione della detrazione non possono usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell’imposta.
3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis)
CITTÀ DI ALBA
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 98
del 23/12/2005
(omissis) D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i. - Art. 4, comma 1, D.L. 08.08.1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.10.1996, n. 556. – Art. 1, comma 5, legge 27.12.1997, n. 449 – Art.2, comma 4. Legge 09/12/1998, n. 431 – I.C.I. – Determinazione aliquote e detrazione abitazione principale per l'anno 2006. (omissis)
“… O M I S S I S…”
IL CONSIGLIO COMUNALE
“… O M I S S I S…”
D E L I B E R A
1) di adottare per l'anno 2006, per quanto di competenza, le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili, come approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 545 del 29.11.2005, necessarie per il raggiungimento del pareggio del bilancio di previsione:
- 5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze come definite dal vigente Regolamento ICI, intendendo tali solo quelle unità immobiliari che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel Comune di Alba, occupa o utilizza direttamente a scopo abitativo;
- 6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria);
- 4 per mille (ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449 - aliquota agevolata) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti, con precisazione che detta aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. I proprietari, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’
- 4 per mille (ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i.), applicabile per un periodo non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. Dette imprese, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, devono presentare all’
- 3 per mille, relativamente alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998. L’aliquota agevolata è applicata dal mese di stipula del contratto di locazione, in base ai meccanismi generali di applicazione dell’imposta. La misura deliberata nell’anno di sottoscrizione è applicata per l’intera durata del contratto, pur in presenza di successive variazioni di aliquota relative alla fattispecie in parola. Per usufruire dell'aliquota ridotta, gli interessati devono presentare all’
2) di confermare, per l’anno
a) possesso, alla data del 31/12/2005, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell’eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti della famiglia anagrafica. Il possesso di terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l’utilizzo della maggiore detrazione;
b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 2005, non superiore complessivamente ad €.14.500,00 annui lordi; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:
- rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza);
- pensioni sociali, militari, indennità di accompagnamento, ecc.;
c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b), appartengono a famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto b) superiore ad €.19.500,00 annui lordi;
d) esclusione della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;
e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di €.103,29;
f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l’applicazione della maggiore detrazione entro il 20 dicembre 2006 su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.
Si precisa che l’elevazione della detrazione può essere esercitata solo dai soggetti che rispondono ai requisiti sopra riportati, previa presentazione, da parte degli stessi, di relativa dichiarazione su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.
Di tale beneficio di elevazione della detrazione non possono usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari per gli alloggi regolarmente assegnati, per i quali gli Istituti medesimi risultano essere soggetto passivo dell’imposta.
3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
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“… O M I S S I S…”
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