LA GIUNTA COMUNALE

 

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Visto l’art. 3 bis del Regolamento Comunale sugli Immobili approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio n. 46/1999 che recita testualmente:

“Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, con conseguente estensione delle agevolazioni, qualora previste, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte a catasto, a condizione che le stesse siano:

a)  utilizzate direttamente e possedute da chi utilizza e possiede l'abitazione principale;

b) comprese nella categoria catastale C/6 ed utilizzate come rimesse o autorimesse;

c)  in numero massimo di due;

d) ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbricati dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistate con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'imposta di Registro, siano vincolate all'unità immobiliare principale e beneficino delle agevolazioni per la prima casa.

     Qualora le pertinenze dell'abitazione principale soddisfino le succitate condizioni di cui alle lettere a), b) e c) e non quelle precedentemente elencate al primo periodo della presente lettera d), possono essere vincolate all'unità immobiliare principale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Ritenuto sottoporre al Consiglio comunale la decisione in merito alla facoltà di cui all’art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 nel testo modificato dall’art. 3 comma 55 della legge 662/23.12.1996, nonché l’approvazione definitiva della presente ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 15/2/97 n. 446;

Ritenuto determinare nella misura minima prevista per legge la detrazione per l’abitazione principale;

 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

1)   Di determinare per l'anno 2008 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

 

Tipologia di immobile

Aliquota applicata

 

 

Abitazione principale

5,5 (cinque virgola cinque) per mille

Altri fabbricati

6,25 (sei virgola venticinque) per mille

Terreni agricoli

6,25 (sei virgola venticinque) per mille

Aree fabbricabili

5,5 (cinque virgola cinque) per mille

 

2)   Di non esercitare la facoltà di cui all'art. 8 comma 3 decreto legislativo 30/12/92 n. 504 come modificato dall'art. 3 comma 55 Legge 23/12/96 n. 662 riguardanti l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale;

 

3)   Di sottoporre al Consiglio comunale la decisione in merito alla facoltà di cui all’ art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 nel testo modificato dall’art. 3 comma 55 della legge 662/23.12.1996, nonché l’approvazione definitiva della presente ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 15/2/97 n. 446

 

4)   Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs 267/2000.


Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.