DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.
Richiamato l’art. 6 del Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 del testo modificato dall’art. 3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 il quale stabilisce quanto segue:
“Art. 6 (determinazione delle aliquote e dell’imposta)
1. L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 25 del decreto legge 2.3.1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni;
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel Comune di cui all’art. 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell’art. 4, comma 1 del decreto legge 08/08/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.10.1996 n.
Visto l'art. 31, comma 1, della Legge 448/98 e s.m.i. il quale stabilisce al 31 dicembre di ogni anno il termine per l’adozione della deliberazione di cui al comma 1° dell’art. 6 succitato;
Dato atto che per far fronte alle spese previste nello schema di Bilancio di Previsione in approvazione in data odierna risulta necessario confermare le aliquote dell’imposta in oggetto per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale applicate per il 2006;
Visto l’art. 3 bis del Regolamento Comunale sugli Immobili approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio n. 46/1999 che recita testualmente:
“Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, con conseguente estensione delle agevolazioni, qualora previste, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte a catasto, a condizione che le stesse siano:
a) utilizzate direttamente e possedute da chi utilizza e possiede l'abitazione principale;
b) comprese nella categoria catastale C/6 ed utilizzate come rimesse o autorimesse;
c) in numero massimo di due;
d) ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbricati dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistate con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'imposta di Registro, siano vincolate all'unità immobiliare principale e beneficino delle agevolazioni per la prima casa.
Qualora le pertinenze dell'abitazione principale soddisfino le succitate condizioni di cui alle lettere a), b) e c) e non quelle precedentemente elencate al primo periodo della presente lettera d), possono essere vincolate all'unità immobiliare principale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
Ritenuto sottoporre al Consiglio comunale la decisione in merito alla facoltà di cui all’art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 nel testo modificato dall’art. 3 comma 55 della legge 662/23.12.1996, nonché l’approvazione definitiva della presente ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 15/2/97 n. 446;
Ritenuto determinare nella misura minima prevista per legge la detrazione per l’abitazione principale;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;
Con voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
1) Di determinare per l'anno 2007 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
Tipologia di immobile |
Aliquota applicata |
|
|
Abitazione principale |
5,5 (cinque virgola cinque) per mille |
Altri fabbricati |
6,25 (sei virgola venticinque) per mille |
Terreni agricoli |
6,25 (sei virgola venticinque) per mille |
Aree fabbricabili |
5,5 (cinque virgola cinque) per mille |
2) Di confermare in € 103,29 la detrazione da applicare al totale dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come previsto dall’art. 3 bis del regolamento comunale per l’applicazione dell’ ICI.
3) Di confermare, come previsto dal Regolamento comunale sugli Immobili che:
sono considerate parti integranti dell'abitazione principale, con conseguente estensione delle agevolazioni, qualora previste, le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte a catasto, a condizione che le stesse siano:
a) utilizzate direttamente e possedute da chi utilizza e possiede l'abitazione principale;
b) comprese nella categoria catastale C/6 ed utilizzate come rimesse o autorimesse;
c) in numero massimo di due;
d) ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbricati dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistate con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'imposta di Registro, siano vincolate all'unità immobiliare principale e beneficino delle agevolazioni per la prima casa.
Qualora le pertinenze dell'abitazione principale soddisfino le succitate condizioni di cui alle lettere a), b) e c) e non quelle precedentemente elencate al primo periodo della presente lettera d), possono essere vincolate all'unità immobiliare principale con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
4) Di sottoporre al Consiglio comunale la decisione in merito alla facoltà di cui all’ art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 nel testo modificato dall’art. 3 comma 55 della legge 662/23.12.1996, nonché l’approvazione definitiva della presente ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 15/2/97 n. 446
5) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2007 ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs 267/2000.
Con successiva ed unanime votazione resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile