N. 7/CC del 08.03.2011

 

OGGETTO: Conferma aliquota imposta comunale sugli immobili per l'anno 2011 -      Provvedimenti.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Premesso che:

 

- con l'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è stata conferita la delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali;

 

- il D.Lgs. 30 dicembre 1922, n. 504 è stato emanato in attuazione della delega predetta;

 

- il Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 istituisce, dall'anno 1993, l'imposta Comunale sugli Immobili, e ne disciplina l'applicazione;

 

            CONSIDERATO che l'art.1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha legittimato il Consiglio Comunale a deliberare le aliquote ICI;

 

            RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) che dispone: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

 

            VISTO l’articolo 1, primo comma, del D.L. 27.5.2008, n. 93, convertito in L. 126 del 24.7.2008, il quale prevede, a decorrere dall’anno 2008, l’esclusione dell’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione di alcune categorie elencate nel 2° comma dell’articolo stesso;

 

            VISTO l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che stabilisce che l'aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;

 

VISTO che il legislatore ha disposto, sia nell’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, sia nell’art. 77 – bis del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 154/2008, il blocco di tutti gli aumenti di imposte, aliquote o addizionali di tributi locali, ad eccezione di quelli che riguardano la TARSU, per il triennio 2009/2011;

 

            VISTA la delibera n. 32/CC del  18.12.2008 con la quale è stata approvata l'aliquota ICI nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille per gli altri immobili;

 

            VISTA la delibera n. 4/C.C. del 3.3.2010 relativa alla conferma dell’aliquota per l’anno  2010;

 

            RITENUTO, dall'analisi dei fabbisogni di bilancio e delle fonti di entrata, di confermare per l'anno 2011 detta imposta nella misura sopra detta;

 

            VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992;

 

            VISTO che il presente provvedimento rientra nella competenza del consiglio comunale ai sensi del comma 156, articolo 1, della legge finanziaria n. 296/2006;

 

            Atteso il parere favorevole dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;

 

            Con votazione unanime resa in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1. Di determinare per l'anno 2011, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, nella misura del 6 per mille;

 

2.  Di stabilire per le abitazioni principali e per gli immobili assimilati all’abitazione principale, che non rientrano nell’esenzione stabilita dall’articolo 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in legge n. 126/2008, un’aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

 

3. Di confermare la misura della detrazione per le abitazioni principali di cui al punto precedente,  nell’importo base di € 103,29;

 

4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.