LA GIUNTA COMUNALE


 

                Visto il titolo I, capo I del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

            Richiamato l’art. 6 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il quale attribuisce ai Comuni la potestà di stabilire l’aliquota di imposta per l’anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, potendosi diversificare entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni;

            Richiamato l’art. 4 comma 1 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito con modificazioni in legge 24 ottobre 1996 n. 662, il quale consente ai Comuni di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

            Richiamato l’art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 il quale assegna la facoltà ai Comuni di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni stabilite dagli accordi di cui al comma 3 dello stesso art. 2, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi, che provvedono alla definizione di contratti tipo;

            Richiamato l’art. 42 co. 2 lett. f) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale è competente in materia di “istituzione ed ordinamento dei Tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per le fruizioni dei servizi”;

            Visto che, per effetto del combinato disposto dall’art. 6 co. 1 e dell’art. 8 co. 3 del D.Lgs 504/92 e s.m.i. la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa la detrazione d’imposta, devono essere disposte con un’unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

            Richiamato l’art. 54 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 338, che così recita: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF prevista dall’art. 1 comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;

            Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 20.01.2005, con la quale veniva determinata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 nella misura del 5 per mille, con una detrazione di € 104,00 per la prima casa;

            Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi di istituto;

assicurare l’equilibrio del bilancio 2006;

di poter determinare per l’anno 2006, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione della imposta nelle misure che seguono:

¨      Tipologia degli immobili: tutti indistintamente

¨      Aliquote proposte: 5 per mille

¨      Detrazione di imposta: € 104,00 per immobili adibiti a prima casa

            Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

            Visto la Legge n. 266  del 23.12.2005,  che differisce al 31 marzo  2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

            Preso atto che il Segretario Comunale ha espresso il parere favorevole di competenza ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

con voti unanimi espressi per alzata di mano,

 

DELIBERA

 

1.      Di determinare e confermare per l’anno 2006, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già in vigore per l’anno 2005, per tutti indistintamente gli immobili nella misura del cinque per mille.

2.      Di stabilire e confermare per l’anno 2006 le seguenti misure di riduzione e detrazione d’imposta:

¨      Tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa

¨      Riduzione d’imposta: ////

¨      Detrazione d’imposta: € 104,00

 

3.    Di dare atto che la deliberazione concernente la determinazione dell’aliquota I.C.I. verrà pubblicata per estratto sulla G.U.R.I.