COMUNE DI BENE VAGIENNA

Provincia di Cuneo

 

 

OGGETTO: Modalità di pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili  (I.C.I.) per l’Anno 2010

 

Si comunica che le scadenze per i versamenti dell’Imposta Comunale

sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2010 sono le seguenti:

 

- il 16 GIUGNO 2010 per la prima rata, pari al 50% dell'imposta annua oppure per chi versa in un’unica soluzione;

- dall' 1 al 16 DICEMBRE 2010 per il saldo della restante somma.

 

Le aliquote da applicare per gli immobili posseduti nel territorio comunale per l’anno 2010 sono le seguenti:

 

- Abitazione principale(solo per categorie A1,A8 e A9): 5,5 per mille                 

- Fabbricati non locati e Aree edificabili:             7,0 per mille

- Fabbricati locati                                     5,5 per mille                                                                                                                                                                                                                                 

- Terreni agricoli:                                      5,5 per mille                                                                                                    

- Terreni agricoli compresi nell’Area Archeologica sottoposti a vincolo della Frazione Roncaglia di Bene Vagienna:                              4,0 per mille

- Detrazione per Abitazione principale e pertinenze (solo per categorie A1,A8 e A9): euro 103,29                                        

 

 Si riporta in stralcio l’art. 23 del “Regolamento per la disciplina dell’I.C.I.”:

 

(...)

Art. 23

Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

(Art. 8 D.Lgs. 504/92; art. 3, comma 56; L. 662/96; art. 1,

comma 4-ter Dl. 16/93; art. 59 D.Lgs. 446/97; art. 6, comma 1,

lett. a) L. 488 23-12-99)

 

Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Tale beneficio si applica ai soci delle cooperative a proprietà divise che divengono soggetti passivi sin dal momento dell’assegnazione, sempre che gli stessi risultino anagraficamente residenti in tali unità immobiliari;

b) le unità immobiliari possedute dagli istituti autonomi per le case popolari e assegnate in locazione con patto di futura vendita e riscatto. Tale beneficio compete all’assegnatario che diviene soggetto passivo sin dal momento dell’assegnazione dell’alloggio in quanto titolare di un diritto reale di godimento, e che diviene titolare del diritto di proprietà al pagamento dell’ultima rata di riscatto, sempre che l’assegnatario risulti anagraficamente residente in tale unità immobiliare;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione non risultino locate;

d) le seguenti pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale :

-          le cantine (categoria catastale C/2),

-          i box e i posti auto inferiori a 30 mq. (categoria catastale C/6),

-          le soffitte non abitabili (categoria catastale C/2).

Tali pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio in cui è situata l’abitazione principale.

 

2-bis. Sono escluse dal beneficio dell’equiparazione all’abitazione principale le categorie catastali A1, A8 e A9.

 (...)

 

Il versamento potrà essere effettuato con il modello di pagamento unificato (F24) dell’Agenzia delle Entrate, disponibile presso gli uffici del comune, senza alcuna spesa di riscossione o commissione bancaria e postale, sarà sufficiente indicare nell’apposita “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” i codici qui appresso indicati:

 

- nello spazio “codice ente/codice comune” indicare “A779

- nello spazio “codice tributo” indicare se si tratta di abitazione principale il codice “3901

- nello spazio “codice tributo” indicare se si tratta di terreni agricoli il codice “3902

- nello spazio “codice tributo” indicare se si tratta di aree fabbricabili il codice “3903

- nello spazio “codice tributo” indicare se si tratta di altri fabbricati il codice “3904

 

Nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto, nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo.

Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.

 

Si potrà in alternativa effettuare il versamento sui bollettini I.C.I. di pagamento al numero di conto corrente postale 39241773 intestato a “Comune di Bene Vagienna – I.C.I.” sostenendo le spese di riscossione applicate dalle Poste Italiane.

 

Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tributi è ha disposizione nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 oppure telefonando al n. 0172/654152 int. 7,

e-mail: ufficiotributi@benevagienna.it

 

Bene Vagienna, lì 3/3/2010