PROSPETTO ESPLICATIVO ALIQUOTE, DETRAZIONI E
DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
ICI ANNO 2007
ALIQUOTE :
§ Abitazione principale 5,5 per mille
§ Immobili non locati e aree edificabili 7,0 per mille
§ Altri immobili 5,5 per mille
DETRAZIONI:
§ Abitazione principale e relative pertinenze € 103,29
§ Abitazione principale di proprietà di disabili o di titolari di
pensioni sociali privi di altri redditi € 154,94
I termini per i versamenti sono :
ACCONTO 50%: 30 GIUGNO 2007
SALDO 50%: 20 DICEMBRE 2007 con eventuale conguaglio sulla 1° rata versata
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO I.C.I.
Art. 12 Base imponibile delle aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello determinato con apposita delibera di Giunta Comunale (n. 38 del 24/02/2000) tenuto conto del valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione e avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Art. 22 Nozione di abitazione principale
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
Art. 23 Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale
Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) Gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;
c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scudere, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a) A parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) Al coniuge, ancorché separato o divorziato;
c) Agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati)
I versamenti dovranno essere effettuati alla Concessionaria di Cuneo G.E.C. S.p.a. – Corso IV Novembre n.18 – 12100 Cuneo sul conto corrente n° 233122 intestato a “Servizio Riscossione tributi I.C.I.”
Si rende noto inoltre che in caso di variazioni avvenute durante l’anno 2006, dovrà essere
presentata apposita dichiarazione di variazione I.C.I. (modello ministeriale) entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche entro il 31 luglio 2007) all’Ufficio Tributi Comunale in Via Roma, 101 a Bene Vagienna.