ESTRATTO DELIBERA G.C. N.23 DEL 02.03.2010 AVENTE AD OGGETTO: ‘’APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2010’’ CONFERMATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA NR.21 DEL 20.04.2010

-DELIBERA-

di stabilire per l’anno 2010 le aliquote e tariffe appresso indicate, e precisamente:

  • in materia di I.C.I.: viene riconfermata l’aliquota ICI del 5 per mille. Viene adeguato il valore delle aree edificabili di cui deliberazione della Giunta Comunale n.250 del 25/11/2008, con aumento del 10% come di seguito riportato:

TIPO AREA

ZONA

IMPORTI Anno 2009

IMPORTI Anno 2010

AREE destinate ad usi residenziali Zona C-N1 secondo le definizioni contenute nella revisione n.1 al P.R.G. Adottata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 14/09/1999

MICROZONA 1

MICROZONE 2 – 3 – 4

EURO 36,00

EURO 21,50

EURO 39,60

EURO 23,65

AREE destinate ad usi produttivi – ZONE I

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

EURO 18,00

EURO 19,80

AREE destinate ad usi produttivi – ZONE A

TUTTO I TERRITORIO COMUNALE

EURO 18,00

EURO 19,80

AREE destinate ad usi produttivi – ZONE D

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

EURO 9,00

EURO 9,90

AREE destinate ad usi produttivi – ZONE D*

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

EURO 3,00

EURO 3,30

AREE destinate ad usi turistici ricettivi – ZONE T

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

EURO 11,00

EURO 12,10

Il Decreto Legge n.93/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L.24 Luglio 2008, n.126, ha introdotto, a decorrere dall'anno 2008, la completa esclusione dall'imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con l'espressa estensione dell'esenzione alle fattispecie "assimilate" all'abitazione principale dalle norme locali (pertinenze, comodati gratuiti a parenti ecc….); l'esenzione non si applica alle abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992, che per il Comune di Bagnolo Piemonte è confermata in € 154,93.

Il valore delle aree suscettibili di utilizzazione edilizia, previa approvazione di strumento urbanistico esecutivo, è ridotto di una percentuale del 20%.

Nel caso in cui il proprietario dell’area abbia utilizzato la facoltà concessa dall’art.7 della Legge 28/12/2001, n.448, il valore di acquisto rideterminato costituirà valore minimo di riferimento ai fini I.C.I..

Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n.293 del 13/12/2006.