I.C.I.
VALORE e AREE FABBRICABILI
ATTI DI RIFERIMENTO
deliberazione Giunta Comunale n.249 del 13/11/2002 ad oggetto "Determinazione tariffe anno 2003" e deliberazione della Giunta Comunale n.20del 02/02/2004 ad oggetto "Approvazione tariffe anno 2004".
Si conferma aliquota 5 per mille e si aumenta il valore delle aree nella misura del 10%, arrotondato all’euro, come qui di seguito riportato:
TIPO AREA |
ZONA |
IMPORTI - Anno 2008 |
AREE destinate ad usi residenziali Zona C-N1 secondo le definizioni contenute nella revisione n. 1 al P.R.G. Adottata definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 14/09/1999 |
MICROZONA 1 MICROZONE 2 – 3 – 4 |
EURO 36,00 EURO 21,50 |
AREE destinate ad usi produttivi – ZONE I |
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE |
EURO 18,00 |
AREE destinate ad usi produttivi – ZONE A |
TUTTO I TERRITORIO COMUNALE |
EURO 18,00 |
AREE destinate ad usi produttivi – ZONE D |
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE |
EURO 9,00 |
AREE destinate ad usi produttivi – ZONE D* |
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE |
EURO 3,00 |
AREE destinate ad usi turistici ricettivi – ZONE T |
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE |
EURO 11,00 |
La detrazione per l’abitazione principale è di EURO 154,93 cui deve aggiungersi l’ulteriore detrazione prevista dall’art.1, comma 5 della Legge 244/2007, (finanziaria 2008) in base al quale, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; tale ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
Il valore delle aree suscettibili di utilizzazione edilizia, previa approvazione di strumento urbanistico esecutivo, è ridotto di una percentuale del 20%.
Nel caso in cui il proprietario dell’area abbia utilizzato la facoltà concessa dall’art.7 della Legge 28/12/2001, n.448, il valore di acquisto rideterminato costituirà valore minimo di riferimento ai fini I.C.I.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n.293 del 13/12/2006.