C.C. n. 14 del 17.04.2007 Determinazione aliquote I.C.I.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art.1 comma 156 della legge nr. 296/2006 (legge finanziaria 2007) che modificando l’art.6 comma 1 del D.lgs nr. 504/92 individua nel Consiglio comunale l’organo competente a deliberare le aliquote ICI.
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Visto l’art.37 comma 13 e 14 D.L. 223/2006 convertito con la legge 248/2006 ad oggetto “ termini per il pagamento ICI.
Visto l'art. 58 D.lgs. 15.12.1997 n.446, in merito alle "Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili".
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il D.M.. 30.11.2006 e il D.M. 19.03.2007 che differiscono rispettivamente e al 31.03.2007 e al 30/04/2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2007.
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ed allegati alla presente.
Preso atto degli interventi dei consiglieri di seguito sommariamente riportati:
MORANDO Evidenzia che l’Amministrazione avrebbe potuto dare un segnale in direzione dell’alleggerimento della pressione fiscale, tenuto conto che se mezzo punto di aliquota corrisponde ad un gettito di circa euro venticinquemila ritiene vi fossero le premesse per il finanziamento dell’operazione anche solo pensando ai rimborsi T.I.A.
SPINETO Segnala che in realtà la diminuzione del gettito cresce in maniera più che proporzionale rispetto ad una diminuzione di aliquota sicchè il recupero di uguali porzioni di aliquota comporta costi di finanziamento via via crescenti.
MORANDO Inoltre tra le entrate dello schema di bilancio proposto potevano comparire risorse quali l’avanzo e si poteva fare qualcosa.
BASSO Ricorda che in base alla finanziaria il ricorso al capitale di prestito o l’applicazione di avanzi conseguiti sono da intendersi poste deterrenti ai fini del rispetto del patto di stabilità.
SPINETO Precisa che tra gli obiettivi dell’Amministrazione è senz’altro auspicabile l’alleggerimento dell’I.C.I. Intanto l’Amministrazione non ha provveduto ad aumentarla. Negli schemi proposti è apparso prudenziale il mantenimento di aliquote e detrazioni già in essere al fine di redarre un bilancio rispettoso delle norme ed equilibrato. Del resto per rimborso T.I.A. deve intendersi la quota spese del Comune in termini di stipendi e quant’altro necessario alla spazzatura strade.
LOT Anch’egli concorda con l’aspettativa di una riduzione dell’I.C.I.
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (De Martino, Gattone, Lot, Morando) dei sedici consiglieri preesneti, resi nei modi e nei termini di legge
D E L I B E R A
1. Con decorrenza dal 2007 viene determinata l’applicazione delle seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:
· Aliquota base di riferimento : 6,50 per mille
· Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune : 5,50 per mille.
Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell’art.30 comma 14 della legge nr.488 del 23/12/99.
Tale agevolazione è limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.
· Unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6 comma 2 del regolamento).
· Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabilità così come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, compresa la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille.
· L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata dei lavori con un massimo di tre anni.
· Unità immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino
al 2° grado ed affini fino al 1° grado): 5,5 per mille.
Per i proprietari che eseguono lavori di trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato da gasolio a gas metano con attivazione di Servizio energia con Acosì, le aliquote di riferimento sono ridotte come segue:
Le suddette aliquote si applicano su richiesta del proprietario per l’anno successivo alla messa in funzione dell’impianto e a seguito di certificato di regolare esecuzione.
2. Vengono inoltre determinate per l'anno in corso le seguenti detrazioni d’imposta .
A) Detrazione d’imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel Comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 € 103,29
Tale detrazione è elevata a € 118,79 soltanto per le unità immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6.
Si da atto che la maggiore detrazione di € 118,79 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
B) Detrazione d’imposta pari a € 154,94 per i soggetti cui alla precedente lettera A) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale:
soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale.
Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di € 154,94 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidità dal 1 al 16 giugno di ciascun anno ed avranno validità per il solo periodo d'imposta I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta .
Si considerano validamente prodotte le richieste presentate nell'anno precedente per le quali non sono intervenute variazioni.
Non potranno beneficiare della detrazione di € 154,94 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
§ contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza;
§ contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione.
Le richieste relative alla maggiore detrazione di € 154,94 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste.
C) Detrazione d’imposta pari a € 103,29 per unità immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al 1° grado).
Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di € 103,29 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dall’1 al 16 giugno per il versamento della prima rata, ovvero dall’1 al 16 dicembre per il versamento della seconda rata, e avranno validità per l'anno d'imposta corrente.
Nel caso in cui il soggetto utilizzatore dell'immobile sia anche proprietario pro-quota dello stesso, la detrazione per l'abitazione principale dovrà essere comunque divisa in parti uguali per il numero dei soggetti proprietari dell'immobile che hanno concesso l'immobile in comodato gratuito e il soggetto proprietario che lo utilizza.
Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l’anno d’imposta precedente per le quali non siano intervenute variazioni.
3. Di pubblicare, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art.52 comma 2 del D.lgs nr 446/97 come modificato dall’art.1 comma 1 lett.s) nr.1 del D.lgs nr.506/99 nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr.3 del 16 aprile 2003.
4. Di conferire alla presente deliberazione immediata eseguibilità con separata votazione unanime ed analoga per espressione di voto ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.