D E L I B E R A

   

1.        Per l’anno l'anno 2006 viene determinata l’applicazione delle seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:

 

·         Aliquota base di riferimento : 6,50 per mille

 

·         Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune : 5,50 per mille.

Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell’art.30 comma 14 della legge nr.488 del 23/12/99.

Tale agevolazione è limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.

 

·         Unità immobiliari realizzate per la vendita  e  non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo  o prevalente dell'attività la  costruzione  e  alienazione  di  immobili per un periodo comunque non superiore  a  tre  anni  dalla data di ultimazione del fabbricato:  4 per mille (art. 6 comma 2 del regolamento).

·         Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti  al recupero di unità immobiliari  inagibili o inabitabilità così come definita  dall'art.  6 del regolamento comunale per la gestione  dell'imposta,  o  interventi finalizzati al recupero di immobili di  interesse  artistico o architettonico localizzati nei  centri  storici,  ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti  auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per  mille.

 

 

 

 

·         L'aliquota agevolata è applicata limitatamente  alle  unità immobiliari  oggetto di detti interventi e per la  durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

 

Per i proprietari condomini che eseguono lavori di trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato da gasolio a gas metano le aliquote di riferimento sono ridotte come segue:

Le suddette aliquote si applicano su richiesta del proprietario per l’anno successivo alla messa in funzione dell’impianto e a seguito di certificato di regolare esecuzione.

 

 

2.        Vengono inoltre determinate per l'anno in corso le seguenti detrazioni d’imposta .

 

A) Detrazione d’imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel Comune ai sensi dell'art. 8,  comma  3,  del  D.lgs.  30.12.1992  n.  504,  come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662:[i] € 103,29

Tale detrazione è elevata a € 118,79 soltanto per le unità immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6.

 

Si da atto che la maggiore detrazione di € 118,79 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in  catasto in A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in  ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

 

B) Detrazione d’imposta pari a € 154,94 per i soggetti cui alla precedente lettera A) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale:

§         soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare  è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal  certificato di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle  competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione  costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale.

         

Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di € 154,94 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidità dal 1 al 30 giugno di ciascun anno ed avranno validità per il solo periodo d'imposta I  requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta .

Si considerano validamente prodotte le richieste presentate nell'anno precedente per le quali non sono intervenute variazioni.

Non potranno beneficiare della detrazione di € 154,94 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

§         contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza;

§         contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per   la maggiore detrazione.        

Le richieste relative alla maggiore detrazione di € 154,94 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per  mancanza delle condizioni richieste.

 

C) Detrazione d’imposta pari a € 103,29 per unità immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti  in  linea retta fino al secondo grado ed affini fino al 1° grado);

 

Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di € 103,29 relative  ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dall’1 al 30 giugno per il versamento della prima rata, ovvero dall’1 al 20 dicembre per il versamento della seconda rata, e avranno validità per l'anno d'imposta corrente.

Nel caso in cui il soggetto utilizzatore dell'immobile sia anche proprietario pro-quota dello stesso, la detrazione per l'abitazione principale dovrà essere comunque divisa in parti uguali per il numero dei soggetti proprietari dell'immobile che hanno concesso l'immobile in comodato gratuito e il soggetto proprietario che lo utilizza.

Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l’anno d’imposta precedente per le quali non siano intervenute variazioni.