G.C. n. 4 del 2.2.2005 Determinazione aliquote ICI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
· che la legge n.662 del 23.12.1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (collegato alla finanziaria 1997), unitamente alla legge n. 122/97 recante "disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili" ha introdotto all'art. 3 commi da nr. 53 a nr. 59 della suddetta legge n.662/96 importanti modifiche alla normativa sull'ICI, modifiche e possibilità che si intendono fare proprie in sede di determinazione delle aliquote e delle agevolazioni per la gestione dell'imposta .
· che con la legge 27.12.1997 n.449, recante "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (collegato alla finanziaria 1998), al comma 5 dell'art. 1 si concede ai Comuni la possibilità di "fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sotto tetti, l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori".
Visto l'art.53 comma 16 della legge 23.12.00, nr.388 che ha fissato entro la data di approvazione del bilancio il termine per deliberare le tariffe e aliquote d'imposta per i tributi comunali e servizi locali.
Visto il decreto del ministero dell’interno 30 dicembre 2004 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2005.
Visto l'art. 58 D.lgs. 15.12.1997 n.446, in merito alle "Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili".
Visto il regolamento comunale per la gestione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consigliare n. 4 del 22.02.99.
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nei termini di legge
D E L I B E R A
1. Per l’anno l'anno 2005 viene determinata l’applicazione delle seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:
· aliquota base di riferimento : 6,50 per mille.
· Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune : 5,50 per mille.
Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze ai sensi dell’art.30 comma 14 della legge nr.488 del 23/12/99.
Tale agevolazione è limitata alle sole categorie C2 (depositi) e C6 (autorimesse), per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.
· Unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per mille (art. 6 comma 2 del regolamento).
· Aliquota ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi volti al di inagibilità o inabitabilità così come definita dall'art. 6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille.
· L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
· Unità immobiliare d'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al 2° grado ed affini fino al 1° grado): 5,5 per mille.
2. Vengono inoltre determinate per l'anno in corso le seguenti detrazioni d’imposta .
A) Detrazione d’imposta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel Comune ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662:[i] € 103,29
Tale detrazione è elevata a € 118,79 soltanto per le unità immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6.
Si da atto che la maggiore detrazione di € 118,79 non si applica ai contribuenti che sono proprietari di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, classificate in catasto in A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazioni in villini) A8 (abitazioni in ville) A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
B) Detrazione d’imposta pari a € 154,94 per i soggetti cui alla precedente lettera A) appartenenti ad una delle seguenti categorie di particolare disagio sociale:
§ soggetti passivi portatori di handicap o nel cui nucleo famigliare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% avente diritto ad accompagnamento, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, o abitazione sull'intero territorio nazionale.
Le richieste per usufruire della maggiore detrazione di € 154,94 dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie certificazioni attestanti l'invalidità dal 1 al 30 giugno di ciascun anno ed avranno validità per il solo periodo d'imposta I requisiti per l'ottenimento della detrazione d'imposta devono sussistere al momento della presentazione della richiesta .
Si considerano validamente prodotte le richieste presentate nell'anno precedente per le quali non sono intervenute variazioni.
Non potranno beneficiare della detrazione di € 154,94 i contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
§ contribuenti che non presentano nei termini richiesti l'apposita istanza;
§ contribuenti che non comprovano con i suddetti documenti i requisiti richiesti per la maggiore detrazione.
Le richieste relative alla maggiore detrazione di € 154,94 vengono accolte con riserva al fine di provvedere, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale notifica della motivata rettifica per mancanza delle condizioni richieste.
C) Detrazione d’imposta pari a € 103,29 per unità immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo grado ed affini fino al 1° grado);
Le richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per mille con una detrazione di € 103,29 relative ad abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari dovranno pervenire al Comune corredate dalle necessarie documentazioni (contratto di comodato e attestazione grado di parentela) pena la decadenza del beneficio, dall’1 al 30 giugno per il versamento della prima rata, ovvero dall’1 al 20 dicembre per il versamento della seconda rata, e avranno validità per l'anno d'imposta corrente.
Nel caso in cui il soggetto utilizzatore dell'immobile sia anche proprietario pro-quota dello stesso, la detrazione per l'abitazione principale dovrà essere comunque divisa in parti uguali per il numero dei soggetti proprietari dell'immobile che hanno concesso l'immobile in comodato gratuito e il soggetto proprietario che lo utilizza.
Si considerano validamente prodotte le richieste presentate per l’anno d’imposta precedente per le quali non siano intervenute variazioni.