G.C. N. 01 DEL 18/02/2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

PREMESSO:

- che  l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza;

- che  l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre;

- che con D.L. n. 266 del 23/12/2005  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 da parte degli enti locali è stato differito al 31/03/2006;

- che  l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) uniforma ai termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione anche i termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote d'imposta per tributi e servizi locali, compresa l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  nonché  per l’adozione dei regolamenti relativi ai tributi locali;

 

RICHIAMATO  l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

 

DATO atto che compete pertanto alla giunta comunale, nell’ambito della predisposizione della manovra finanziaria per l’ente locale, la fissazione delle aliquote d’imposta e delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici erogati;

 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., istitutivo dell’Imposta  Comunale sugli immobili;

 

VISTA la deliberazione n. 25 del 22.02.1993, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva istituita l'imposta comunale sugli immobili ai sensi del D.Lgs. 504 del 30.12.1992  e s.m.i.;

 

VISTA la  deliberazione giuntale n. 1 del 29.01.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano confermate per l’anno 2005 le  seguenti aliquote ICI :

ordinaria:  5,75 per mille

ridotta per abitazione principale dei residenti:   5 per mille;

e fissata la detrazione  per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione principale in: euro  103,29;

 

RILEVATO che se la deliberazione di determinazione delle aliquote ICI non viene adottata , si applica ai sensi del primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, l'aliquota del 4 per mille;

 

VISTO il Sindaco proporre la conferma delle aliquote già applicate nell'anno 2005 viste le esigenze di bilancio;

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 504/92 e s.m.i.;

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli EE.LL.;

 

CON voti unanimi espressi in forma palese;

 

 

D E L I B E R A

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale  del presente provvedimento;

 

Di APPLICARE  per l'anno 2006 le seguenti aliquote ICI:

 -   ALIQUOTA ICI ORDINARIA:    5, 75 per mille

 -   ALIQUOTA RIDOTTA per l'abitazione principale dei residenti:  5 per mille.

 

Di fissare la detrazione prevista per le abitazioni principali  in euro 103,29.

 

Di  dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per  estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ad unanime votazione,  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lg. 267/2000.

 

 

Art. 49 del T.U.:

Si esprime parere favorevole:

-         sulla regolarità tecnica  

 

   Il Segretario Comunale

De Santis Dr.ssa Maria Grazia