COMUNE DI ODALENGO GRANDE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
GIUNTA COMUNALE N. 01 DEL 29/01/2005
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza;
- che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre;
- che con D.L. n. 314 del 30/12/2004 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 da parte degli enti locali è stato differito al 28/2/2005;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) uniforma ai termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione anche i termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote d'imposta per tributi e servizi locali, compresa l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per l’adozione dei regolamenti relativi ai tributi locali;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
DATO atto che compete pertanto alla giunta comunale, nell’ambito della predisposizione della manovra finanziaria per l’ente locale, la fissazione delle aliquote d’imposta e delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici erogati;
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., istitutivo dell’Imposta Comunale sugli immobili;
VISTA la deliberazione n. 25 del 22.02.1993, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva istituita l'imposta comunale sugli immobili ai sensi del D.Lgs. 504 del 30.12.1992 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione giuntale n. 1 del 04.02.2004, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate per l’anno 2004 le seguenti aliquote ICI :
ordinaria: 5,75 per mille
ridotta per abitazione principale dei residenti: 5 per mille;
e fissata la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in: euro 103,29
RILEVATO che se la deliberazione di determinazione delle aliquote ICI non viene adottata , si applica ai sensi del primo comma dell'art. 6 del D.Lgs. 504/92, l'aliquota del 4 per mille;
VISTO il Sindaco proporre la conferma delle aliquote già applicate nell'anno 2004 viste le esigenze di bilancio;
VISTO il Decreto Legislativo n. 504/92 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli EE.LL.;
CON voti unanimi espressi in forma palese;
D E L I B E R A
LE premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPLICARE per l'anno 2005 le seguenti aliquote ICI:
- ALIQUOTA ICI ORDINARIA: 5, 75 per mille
- ALIQUOTA RIDOTTA per l'abitazione principale dei residenti: 5 per mille.
DI fissare la detrazione prevista per le abitazioni principali in: euro 103,29.
DI dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
D E L I B E R A
DI dichiarare la presente deliberazione, con separata ad unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lg. 267/2000.
Art. 49 del T.U.:
Si esprime parere favorevole:
- sulla regolarità tecnica
Il Segretario Comunale
Di Maria dr.ssa Maria Luisa