LA GIUNTA COMUNALE
FATTO PRESENTE dal Sindaco che devono essere determinate le aliquote per l’anno 2005;
VISTO il D.Lgs n. 504 del 30/12/1992 e s.m.i.;
VISTO altresì il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 10/02/2000, ai sensi dell’art. 59 D.Lgs n. 446 del 15/12/1997;
DATO ATTO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
- Nei riguardi dei contribuenti interessati dalle nuove disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- In relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
CHE in relazione alla situazione finanziaria risultante dallo schema di bilancio 2005 non occorre provvedere a variazioni di aliquote e detrazione in vigore nel 2004;
VISTE pertanto le seguenti deliberazioni:
ATTESO che, in relazione alle risultanze degli accertamenti in materia di ICI effettuate dai Responsabili dei Servizi sino all’anno 2000, è previsto un gettito per l’anno 2005 non inferiore al gettito 2004, per cui non si rendono necessarie modificazioni in ordine alle determinazioni assunte nel 2004;
RILEVATA la necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005;
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco relativa a conferma delle aliquote e della detrazione a favore delle abitazioni principali in vigore dall’anno 2003;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi resi in modo palese
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;