( Provincia di Alessandria)
DELIBERA n. 5
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF.
L'anno DUEMILACINQUE, addì TREDICI del mese di GENNAIO, nella sala delle adunanze, alle ore 21.00.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
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n. Cognome e Nome Assenti Presenti
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1 GODINO Giuseppe Sindaco si
2 GUERRA Ciro Vice Sindaco si
3 BRIGNOGLIO Maurizio Assessore si
4 GONELLA Paola Assessore si
5 ROMERIO Paolo Assessore si
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa Di Maria Maria Luisa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Godino Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza;
- che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre;
- che con D.L. n. 314 del 30/12/2004 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005 da parte degli enti locali è stato differito al 28/2/2005;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) uniforma ai termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione anche i termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote d'imposta per tributi e servizi locali, compresa l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per l’adozione dei regolamenti relativi ai tributi locali;
- che per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 360/98 è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 1999 la addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che i Comuni possono stabilire un'aliquota variabile ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale entro il limite di una percentuale pari a 0,5 punti, con incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
DATO atto che compete pertanto alla giunta comunale, nell’ambito della predisposizione della manovra finanziaria per l’ente locale, la fissazione delle aliquote d’imposta e delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici erogati;
VISTA la relazione governativa al D.Lgs. che istituisce l'addizionale comunale IRPEF nella quale si afferma che la predetta addizionale "deve essere basata essenzialmente su a un'aliquota formata da due parti distinte: una fissata dallo stato ed uguale per tutti i Comuni ed un'altra, opzionale, per quanto riguarda la sua istituzione (che è rimessa alla discrezione del Comune) e variabile, da Comune a Comune, entro i limiti predeterminati dallo stesso legislatore";
VISTO l’art. 2, comma 21, della legge n. 350 del 24/12/2003 (legge finanziaria 2004);
VISTO l’art. 1, comma 51, della legge 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005) che consente ai comuni che non abbiano aumentato l’addizionale durante il blocco 2003/2004 di aumentare fino allo 0,1% l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef. Gli effetti di tali aumenti restano sospesi fino al 31/12/2006;
VISTA la circolare del Ministero delle Finanze dell’11/02/2003 n. 1/DPF;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 6 del 07/02/2002 con la quale si determinava per l’anno 2002 l’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0.2 punti percentuali ;
RITENUTO, pertanto, confermare per l’anno 2005 l'aliquota opzionale a favore del Comune deliberata per l’anno 2002 e confermata per l’anno 2003 e 2004 nella misura del 0,2 punti percentuali al fine di disporre delle risorse finanziarie necessarie a far fronte ai programmi di spesa per il prossimo esercizio finanziario;
VISTO il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;
DATO atto che il Responsabile del servizio tributi ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art.49 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL in relazione alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli EE.LL.;
CON voti unanimi espressi in forma palese
D E L I B E R A
DI dare atto che le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente provvedimento;
DI confermare per l'anno 2005 l'aliquota "opzionale" dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinata nell’anno 2002 e fissata in 0,2 punti percentuali;
DI dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DI dare mandato al responsabile del servizio tributi di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31/05/2002.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lg. 267/2000.
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ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.
Il Responsabile del servizio Tributi
(RONDANO Tiziana)
Delibera G.C. n. 5 del 13/01/2005
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ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.
Il Segretario Comunale
(DI MARIA dr.ssa Maria Luisa)
Delibera G.C. n. 5 del 13/01/2005