COMUNE DI CASSANO SPINOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
 
DELIBERAZIONE N. 17 del 09/03/2005
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 
 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONE – ANNO 2005.

 

 

L’ anno duemilacinque addì nove del mese di marzo alle ore 18 nella Sala delle adunanze consigliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

 

All’appello risultano:

 
 

N.

D’ord.

COGNOME E NOME

Presenti

Assenti

1

2

3

 ALLIANO Giovanni – Sindaco

TRAVERSO Marco – Assessore

BOTTARO Luigi – Assessore

X

X

X

 

4

TORTAROLO Sandro – Assessore

X

 

5

LOLAICO Maria Maddalena – Assessore

X

 
 

Totali

5

 
 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica con funzione consuntive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALLIANO Giovanni – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATI il D:Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) e sue s.m. e i., e il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni in materia di I.C.I.;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale che disciplina l’imposta in argomento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.2.1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.12.2000, del quale è prevista un’aliquota diversificata per tre aree fabbricabili e gli immobili industriali, superiore all’aliquota deliberata per l’abitazione principale;

VISTO l’art. 3, comma 53 della L. n. 662/1996, che sostituendo l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, ha modificato in modo sostanziale la disciplina previgente che prevedeva l’unicità dell’aliquota da applicare alla base imponibile, fatta salva la possibilità di determinare un ‘aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, anche se locati;

RICHIAMATO l’art. 42 del T:U: delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che individua la Giunta Comunale quale organo competente alla determinazione delle aliquote dei tributi;

DATO ATTO che le aliquote ICI vigenti sono:

RITENUTO indispensabile ai fini del pareggio del Bilancio e per fronteggiare i sempre maggiori tagli ai trasferimenti statali e le restrizioni in materia di entrata approvata dalla Finanziaria 2005, modificare le aliquote vigenti nel modo seguente:

VISTO l’art. 53, comma 16 della L. 388 del 23.12.2000 ai sensi del quale le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e i servizi locali, devono essere deliberate entro la data di approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

 

DELIBERA

 

  1. Di rideterminare, per quanto esplicitato in narrativa, per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) nel modo seguente:
  2. - 4 per mille aliquota per le abitazioni principali;

    - 6 per mille aliquota (c.d. ordinaria) per le ulteriori fattispecie imponibili dell’imposta (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc.);

  3. Di confermare la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nell’importo di €. 125,00;
  4. Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del servizio finanziario il gettito complessivo dell’imposta in € 419.440,00;
  5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/97;
  6. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.