Visto il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 e l’art. 3, comma 53 e successivi della Legge 24/12/1996, n. 622 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, relativo alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. ed alla determinazione delle relative aliquote;
Visto l’art. 4 del D.L. n. 437/96, convertito nella Legge n. 556/96;
Visto che, ai sensi dell’art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388 e s.m.i. come sostituito dall’art.27 della Legge 28.12.2001, n.448 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il D.L.n.314 in data 30/12/2004 del Consiglio dei Ministri che ha differito al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione anno 2005 degli Enti Locali;
Ritenuto di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2005 nella stessa misura di quelle fissate per l’anno 2004, dando atto che si ritiene risulti garantito il gettito comunale realizzato nell’anno precedente incrementato di nuove quote dovute ad iniziative già operative consistenti in una variante generale al P.R.G.C., che ha localizzato nuove aree edificabili sia industriale che residenziale ed all’attuazione di Piani Esecutivi Convenzionati di iniziativa privata, destinati alla costruzioni di fabbricati industriali;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge
D E L I B E R A
1) di stabilire, per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. nella misura del 4,25 per mille per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed una sola sua pertinenza;
2) di stabilire per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. nella misura del 4,75 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed immobili imponibili.