Estratto della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data 30/03/2009, n. 3, così come modificata da deliberazione C.C. n. 18 del 30 Aprile 2009 in materia di determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2009 e dell’importo della detrazione  per abitazione principale

 

“Omissis”

 

di confermare per l'anno 2009 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cassine nelle misure sotto indicate:

 

OGGETTO DELL’IMPOSTA

ALIQUOTA

 

Immobili a destinazione residenziale classati nel Catasto fabbricati nelle categorie da “A/1” a “A/9”  incluse e nella categoria “A/11”, con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle relative pertinenze

 

 

 

 

 

6,5 per mille

 

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, immobili diversi dalle abitazioni, terreni ed aree fabbricabili

 

 

 

5,5 per mille

 

di dare atto che – ai sensi della normativa richiamata in premessa – le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo attualmente assoggettate all’ imposta comunale sugli immobili sono quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”;

 

di determinare per l'anno 2009 la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili – laddove applicabile – nelle misure seguenti:

a)      euro 103,29 rapportate ad anno, per la generalità dei contribuenti;

b)      euro 123,95 ai contribuenti per i quali ricorrano congiuntamente tutti i seguenti requisiti:

       b1) l'immobile sia destinato ad abitazione principale del contribuente;

       b2) il contribuente sia ultrasessantacinquenne, pensionato o coniuge a carico di pensiona- 

             to;

       b3) il nucleo familiare cui appartiene il contribuente goda di un reddito complessivo IR-

             PEF  annuo non superiore ad euro 7.379,00. Si considerano facenti parte del nucleo  

             familiare del contribuente i soggetti con i quali questi convive anagraficamente, non-

             ché quelli considerati a suo carico ai fini dell’IRPEF;

 

Di dare atto che i contribuenti che intendono beneficiare della predetta agevolazione dovranno presentare istanza, corredata da opportuna documentazione o dichiarazione sostitutiva, entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata dell’I.C.I..;

 

Di dare atto che la mancata presentazione dell'istanza suindicata entro il predetto termine comporterà la decadenza del beneficio e che le istanze si intendono accolte con riserva di verifica dell'esistenza delle condizioni agevolative entro i termini previsti per gli accertamenti in rettifica;

 

“Omissis”